Art. 3 — Disposizioni transitorie
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 aprile 2006, n. 193.
Abrogato dal 10 giugno 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 aprile 2006, n. 193.
Abrogato dal 10 giugno 2006
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3 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 2 agosto 2001 al 10 giugno 2006. 254 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: I prodotti omeopatici per uso veterinario possono continuare ed essere commercializzati fino al 31 dicembre 1996 purche' il responsabile dell'immissione in commercio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, faccia pervenire al Ministero della sanita', per ciascun prodotto, una dichiarazione sotto la propria responsabilita' che contenga i seguenti elementi:
tolto: a) nome o ragione sociale e domicilio o sede sociale propri e del fabbricante nonche' le localita' nelle quali ha luogo l'attivita' produttiva;
tolto: b) denominazione;
tolto: c) composizione qualitativa e quantitativa di tutti i componenti in termini usuali, escluse le formule chimiche grezze;
tolto: d) descrizione del metodo di preparazione;
tolto: e) specie animale di destinazione, forma farmaceutica, modo e via di somministrazione e durata massima di utilizzazione;
tolto: f) eventuali precauzioni particolari da prendersi per la conservazione;
tolto: g) avvertenze speciali, se necessarie;
tolto: h) che il prodotto risponde ai requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) ed ha un grado di diluizione tale da garantire la sua innocuita' e l'assenza di residui negli alimenti di origine animale.1 --------------- AGGIORNAMENTO Il D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290 ha disposto (con l'art. 38, comma 4) che "Il termine per le dichiarazioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 110, relative ai prodotti omeopatici per uso veterinario, limitatamente a quelli contenenti materie prime di origine vegetale e minerale, inclusi i prodotti omeopatici veterinari destinati ad animali produttori di alimenti per l'uomo, e' differito al 31 dicembre 2001, ferme restando le disposizioni di cui al medesimo articolo 3."aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 APRILE 2006, N. 193
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;110~art3 · fonte del testo
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