Art. 21 — Mancanza di un conto di pagamento dei beneficiari presso il prestatore di servizi di pagamento
Se il beneficiario non dispone di un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento che riceve i fondi, quest'ultimo mette i fondi ricevuti a disposizione del beneficiario entro il termine specificato ai sensi dell'articolo ((23, comma 2)).
Testo vigente dal 13 gennaio 2018
