Art. 5-bis — Conferma della disponibilità di fondi
((1. Su richiesta del prestatore di servizi di pagamento emittente strumenti di pagamento basati su carta, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto conferma senza indugio se sul conto del pagatore vi e' la disponibilita' dell'importo richiesto per l'esecuzione dell'operazione di pagamento, purche':
- a)al momento della richiesta il conto del pagatore sia accessibile on-line;
- b)il pagatore abbia prestato il consenso esplicito al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto a rispondere a richieste di conferma da parte di uno specifico prestatore di servizi di pagamento in merito alla disponibilita' sul conto di pagamento del pagatore dell'importo corrispondente a una determinata operazione di pagamento basata su carta;
- c)il consenso di cui alla lettera b) sia stato prestato anteriormente alla prima richiesta di conferma)) 3 ((2. Il prestatore di servizi di pagamento puo' chiedere la conferma di cui al comma 1, quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- a)il pagatore ha prestato il consenso esplicito al prestatore di servizi di pagamento a richiedere la conferma di cui al comma 1;
- b)il pagatore ha disposto l'operazione di pagamento utilizzando uno strumento di pagamento basato su carta emesso dal prestatore di servizi di pagamento;
- c)prima di ciascuna richiesta di conferma, il prestatore di servizi di pagamento si autentica presso il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto e comunica in maniera sicura, conformemente a quanto previsto dall'articolo 98, paragrafo 1, lettera d), della direttiva (UE) 2015/2366 e dalle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea)) 3 ((3. La conferma di cui al comma 1 consiste esclusivamente nella risposta positiva o negativa e non puo' essere memorizzata o utilizzata per scopi diversi dall'esecuzione dell'operazione di pagamento per cui e' stata chiesta. La conferma non puo' consistere nell'estratto del saldo del conto e non puo' consentire al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto di bloccare i fondi sul conto di pagamento del pagatore)) 3 (( Il pagatore puo' chiedere al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto di comunicargli l'avvenuta identificazione del prestatore di servizi di pagamento che ha chiesto la conferma e la risposta che e' stata fornita. 5. Il presente articolo non si applica a operazioni di pagamento disposte tramite strumenti di pagamento basati su carta su cui e' caricata moneta elettronica.))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218
3Il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 ha disposto (con l'art. 5, comma 6) che "Le misure di sicurezza di cui agli articoli 5-bis, commi 1, 2 e 3, 5-ter, 5-quater e 10-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, si applicano decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 98 della direttiva (UE) n. 2015/2366. A decorrere dalla medesima data, in deroga al comma 2, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 36, lettera a), del presente decreto per l'inosservanza degli articoli 5-bis, commi 1, 2 e 3, 5-ter, 5-quater e 10-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11".
Testo vigente dal 13 gennaio 2018
