Art. 2 — Ambito di applicazione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 21 novembre 2007, n.231.
Abrogato dal 29 dicembre 2007
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 21 novembre 2007, n.231.
Abrogato dal 29 dicembre 2007
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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3 versioni dal 2004
Confronto con la versione in vigore dal 23 febbraio 2006 al 29 dicembre 2007. 542 parole tolte, 10 parole aggiunte in 31 capoversi.
tolto: Gli obblighi indicati dall'articolo 3 si applicano:
tolto: a) alle banche;
tolto: b) a Poste Italiane S.p.a.;
tolto: c) agli istituti di moneta elettronica;
tolto: d) alle societa' di intermediazione mobiliare (SIM);
tolto: e) alle societa' di gestione del risparmio (SGR);
tolto: f) alle societa' di investimento a capitale variabile (SICAV);
tolto: g) alle imprese di assicurazione;
tolto: h) agli agenti di cambio;
tolto: i) alle societa' fiduciarie;
tolto: l) alle societa' che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
tolto: m) agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario;
tolto: n) agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario;
tolto: o) ai soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dagli articoli 113 e 155, commi 4 e 5, del testo unico bancario;
tolto: p) alle societa' di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del testo unico dell'intermediazione finanziaria;
tolto: q) ai soggetti che esercitano, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, le attivita' ivi indicate;
tolto: r) alle succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero nonche' le succursali italiane delle societa' di gestione del risparmio armonizzate;
tolto: s) ai soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali, nel registro dei revisori contabili, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei consulenti del lavoro;
tolto: s-bis) a ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attivita' in materia di amministrazione, contabilita' e tributi;
tolto: t) ai notai e agli avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
tolto: 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attivita' economiche;
tolto: 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
tolto: 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
tolto: 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di societa';
tolto: 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di societa', enti, trust o strutture analoghe. Gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e le disposizioni contenute negli articoli 3, 3-bis e 10 della legge antiriciclaggio si applicano:
tolto: a) ai soggetti indicati nel comma 1;
tolto: b) alle societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari;
tolto: c) alle societa' di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari;
tolto: d) alle societa' di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari;
tolto: e) alle societa' di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari;
tolto: f) agli uffici della pubblica amministrazione. Gli obblighi di segnalazione previsti dalla legge antiriciclaggio non si applicano ai soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere s) e t), per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualita' di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-02-20;56~art2 · fonte del testo
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