L'autorita' competente a emettere un ordine di rimozione nei confronti di un prestatore di servizi di hosting ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, quando i contenuti terroristici di cui all'articolo 2, punto 7) del regolamento sono riconducibili a un delitto con finalita' di terrorismo, e' l'ufficio del pubblico ministero competente in base alle disposizioni del codice di procedura penale. Fuori dei casi di cui al primo periodo, l'ordine di rimozione e' emesso dall'ufficio del pubblico ministero del tribunale del capoluogo del distretto che ha acquisito per primo la notizia relativa alla presenza sulle reti di telecomunicazioni disponibili al pubblico di contenuti terroristici. I procuratori della Repubblica degli uffici distrettuali, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano tra il personale addetto alle sezioni di polizia giudiziaria il punto di contatto di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento e assumono le iniziative necessarie ad assicurare adeguata pubblicita' alle informazioni ad esso relative. Nell'assolvimento dei propri compiti, il punto di contatto puo' avvalersi del supporto tecnico dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione. Il pubblico ministero informa immediatamente il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo della ricezione della notizia di cui al comma 1. Ai fini della emissione dell'ordine di rimozione, il pubblico ministero acquisisce ogni necessario elemento informativo e valutativo, anche presso il C.A.S.A. Il pubblico ministero puo', con decreto motivato, ritardare l'emissione dell'ordine di rimozione quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui al comma 1. L'ordine di rimozione e' adottato con decreto motivato ed e' portato a conoscenza dei destinatari preferibilmente per il tramite di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione. In caso di contenuti generati dagli utenti e ospitati su piattaforme riconducibili a soggetti terzi, e' disposta la rimozione dei soli specifici contenuti illeciti. Prima di adottare i decreti indicati ai commi 5 e 6, il pubblico ministero informa il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Ferma l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7, in caso di mancato adempimento, si dispone l'interdizione dell'accesso al dominio internet nelle forme e con le modalita' di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale, garantendo comunque, ove tecnicamente possibile, la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite. I prestatori di servizi di hosting che hanno ricevuto l'ordine di rimozione e i fornitori dei contenuti che, in conseguenza dell'ordine, sono stati rimossi o resi inaccessibili, nei dieci giorni successivi alla conoscenza del provvedimento, possono presentare opposizione innanzi al giudice per le indagini preliminari, che provvede con ordinanza in camera di consiglio a norma dell'articolo 127 del codice di procedura penale. Nondimeno, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza e' ammesso unicamente per violazione di legge.

Testo vigente dal 11 agosto 2023

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-07-24;107~art3 · fonte del testo

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