Art. 4 — Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione
Ai fini di quanto previsto all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011, il punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione e' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito del punto di contatto nazionale prodotti, PCP-Italia, gia' istituito in attuazione del regolamento (UE) n.764/2008. Il Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione si avvale della collaborazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'interno per la trattazione degli aspetti riguardanti i materiali ed i prodotti per uso strutturale ed antincendio.
Testo vigente dal 10 luglio 2017
