Le Amministrazioni competenti sono autorita' di vigilanza sul mercato e nei cantieri per i materiali e prodotti da costruzione per i quali risulta rilevante il requisito base per le opere di rispettiva competenza. La vigilanza si attua attraverso ispezioni, analisi, prove, misurazioni, verifiche e controlli tesi a:

  • a)garantire che i prodotti da costruzione, anche provenienti da altri Stati membri dello spazio economico europeo con medesime garanzie di prestazione, siano conformi ai requisiti stabiliti nel regolamento (UE) n. 305/2011 e nelle pertinenti disposizioni nazionali adottate ai fini dell'impiego dei prodotti nelle opere e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse, anche mediante verifiche sul rispetto delle procedure di immissione sul mercato e dei prescritti controlli di produzione, eventualmente effettuate con il ricorso ad ispezioni all'ingresso del territorio nazionale nonche' nei luoghi di fabbricazione, trasformazione, deposito, vendita o nei cantieri;
  • b)esigere dalle parti interessate l'acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari all'accertamento;
  • c)prelevare, con le modalita' di cui all'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni, campioni di prodotti da costruzione da sottoporre a prove ed esami volti ad accertarne le prestazioni e la rispondenza ai requisiti tecnici applicabili;
  • d)ritirare o sospendere la commercializzazione di prodotti da costruzione che siano suscettibili di mettere in pericolo la sicurezza delle persone, a seguito degli accertamenti svolti;
  • e)ordinare e coordinare o, se del caso, organizzare con gli operatori economici il richiamo dal mercato dei prodotti suscettibili di mettere in pericolo la sicurezza delle persone. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008. Per le finalita' di cui al presente articolo e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le Amministrazioni competenti possono avvalersi della collaborazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e, in attuazione dell'articolo 36 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, del Corpo della Guardia di Finanza, le quali hanno accesso al sistema di scambio rapido delle informazioni gestite dal sistema RAPEX, di cui all'allegato II del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e agiscono secondo le norme e le facolta' ad esse attribuite dall'ordinamento e secondo appositi atti di indirizzo. Per lo svolgimento, in ambito territoriale, delle attivita' di cui al presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:
  • a)il Consiglio superiore dei lavori pubblici, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, puo' avvalersi anche dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, del medesimo Ministero;
  • b)il Ministero dell'interno puo' avvalersi anche delle strutture territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  • c)il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi anche delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Testo vigente dal 10 luglio 2017

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-16;106~art17 · fonte del testo

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