Art. 26 — Comitato permanente per le costruzioni
I rappresentanti in seno al comitato permanente previsto all'articolo 64 del regolamento (UE) n. 305/2011, sono designati, uno per ciascuna Amministrazione, con l'indicazione dei rappresentanti supplenti, rispettivamente, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, nell'ambito del Servizio tecnico centrale del medesimo organo, dal Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica e dal Ministero dell'interno, nell'ambito della Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica. I predetti rappresentanti possono essere assistiti da esperti. La designazione e' comunicata alle competenti autorita' europee per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Testo vigente dal 10 luglio 2017
