Ai fini del presente decreto, si intende per:

  • a)Organismo unico nazionale di accreditamento, l'organismo designato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99;
  • b)accreditamento, attestazione da parte dell'Organismo unico nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni di prodotti da costruzione soddisfa quanto stabilito dall'articolo 43 e, ove applicabili, dagli articoli 45 e 46, del regolamento (UE) n. 305/2011, anche sulla base del rispetto di criteri stabiliti da norme armonizzate o parti di esse secondo quanto indicato nell'articolo 44 del predetto regolamento, nonche' rispetta le ulteriori prescrizioni contenute nelle pertinenti parti del presente decreto;
  • c)schema di accreditamento, insieme di regole e procedure definite che disciplinano le attivita' svolte dall'Organismo unico nazionale di accreditamento per la concessione, l'estensione ed il mantenimento degli accreditamenti per le diverse categorie di attivita' coperte da accreditamento e contraddistinte da differenziazioni significative ai fini delle procedure di accreditamento;
  • d)certificato di accreditamento, documento attestante l'accreditamento di un organismo di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni di prodotti da costruzione, di cui alla lettera b);
  • e)prima autorizzazione, autorizzazione rilasciata ad un organismo che intende essere notificato ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011;
  • f)ulteriore autorizzazione, autorizzazione rilasciata ad un organismo, gia' autorizzato ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011, che intenda essere notificato per specifiche tecniche, attivita' o requisiti base delle opere per le quali siano necessarie competenze tecniche o attrezzature differenti da quelle per cui esso e' stato gia' autorizzato;
  • g)estensione di autorizzazione, autorizzazione rilasciata ad un organismo, gia' autorizzato ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011, che intenda essere notificato per specifiche tecniche per le quali siano necessarie competenze tecniche o attrezzature analoghe o affini a quelle per cui esso e' stato gia' autorizzato;
  • h)aggiornamento di notifica, aggiornamento di una o piu' notifiche di un organismo, gia' autorizzato e notificato ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011, che intenda essere notificato per specifiche tecniche che siano state aggiornate o revisionate successivamente alla notifica gia' effettuata per l'organismo, per le quali gli aggiornamenti o revisioni delle specifiche tecniche non siano tali da ricadere in uno dei casi di cui alle lettere f) o g);
  • i)materiali e prodotti per uso strutturale, materiali e prodotti che prioritariamente assicurano o contribuiscono alla sicurezza strutturale ovvero geotecnica delle opere stesse e che consentono ad un'opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare in maniera prioritaria il requisito di base delle opere n.1 «Resistenza meccanica e stabilita'», di cui all'Allegato I del regolamento (UE) n. 305/2011;
  • l)materiali e prodotti per uso antincendio, materiali e prodotti che prioritariamente assicurano o contribuiscono alla protezione passiva o attiva contro l'incendio, e che consentono ad un'opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare in maniera prioritaria il requisito di base delle opere n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», di cui all'Allegato I del regolamento (UE) n. 305/2011;
  • m)Amministrazioni competenti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il requisito di base delle opere n. 1, di cui alla lettera i), il Ministero dell'interno per il requisito di base delle opere n. 2, di cui alla lettera l) e il Ministero dello sviluppo economico per i requisiti di base delle opere numeri 3, 4, 5, 6 e 7 di cui all'Allegato I del regolamento (UE) n. 305/2011;
  • n)organismi notificati, organismi autorizzati dalle Amministrazioni competenti a svolgere compiti di parte terza secondo i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione previsti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 ed a tal fine notificati ai sensi del Capo VII dello stesso regolamento;
  • o)operatori economici, i soggetti indicati all'articolo 2, paragrafo 1, numero 18), del regolamento (UE) n. 305/2011;
  • p)valutazione tecnica europea, la valutazione documentata della prestazione di un prodotto da costruzione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al rispettivo documento per la valutazione europea. Si applicano, altresi', le ulteriori definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 305/2011.

Testo vigente dal 10 luglio 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-16;106~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari