Art. 30 — Clausola di invarianza finanziaria
Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Testo vigente dal 10 luglio 2017
