Art. 25 — Coordinamento degli Organismi notificati
I rappresentanti in seno al gruppo di coordinamento degli Organismi notificati, di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 305/2011, sono nominati dal Ministero dello sviluppo economico, su designazione del Comitato di cui all'articolo 3. Ai rappresentanti di cui al comma 1 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Testo vigente dal 10 luglio 2017
