Art. 84 — Modifiche all'articolo 140 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
All'articolo 140 del decreto, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota.".
Testo vigente dal 5 agosto 2009
