Art. 51 — Modifiche all'articolo 82 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
All'articolo 82 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, alinea, le parole:"secondo la migliore scienza ed esperienza, nonche'" sono sostituite dalla seguente: "o";
- b)al comma 1, lettera a), le parole: "di buona tecnica" sono sostituite dalla seguente: "tecniche";
- c)al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) per sistemi di categoria 0 e I purche' l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attivita' secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;";
- d)al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) per sistemi di II e III categoria purche':
- 1)i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione;
- 2)l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attivita'.".
Testo vigente dal 5 agosto 2009
