Art. 85 — Modifiche all'articolo 148 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
All'articolo 148 del decreto, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l'obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.".
Testo vigente dal 5 agosto 2009
