Art. 70 — Modifiche all'articolo 108 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
All'articolo 108 del decreto, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Fermo restando quanto previsto al punto 1 dell'allegato XVIII, durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilita' delle persone e dei veicoli.".
Testo vigente dal 5 agosto 2009
