1.All'articolo 90 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare: a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.";
  • b)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.";
  • c)al comma 2 la parola: "valuta" e' sostituita dalle seguenti: "prende in considerazione";
  • d)al comma 3, dopo le parole: "piu' imprese" e' inserita la seguente: "esecutrici";
  • e)al comma 4 le parole: " Nel caso di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di piu' imprese esecutrici, anche non contemporanea";
  • f)al comma 7, dopo le parole: "dei lavori comunica" sono inserite le seguenti: "alle imprese affidatarie, ";
  • g)al comma 9, alinea, dopo le parole: "un'unica impresa" sono inserite le seguenti: "o ad un lavoratore autonomo";
  • h)al comma 9, lettera a), primo periodo, le parole: "dell'impresa affidataria " sono sostituite dalle seguenti: "delle imprese affidatarie ";
  • i)al comma 9, lettera a), secondo periodo, le parole: "Nei casi di cui al comma 11" sono sostituite dalle seguenti: "Nei cantieri la cui entita' presunta e' inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI" e, dopo le parole: "da parte delle imprese" sono inserite le seguenti: "e dei lavoratori autonomi";
  • l)al comma 9, lettera b), secondo periodo, le parole: "Nei casi di cui al comma 11" sono sostituite dalle seguenti: "Nei cantieri la cui entita' presunta e' inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI" e, dopo le parole: "documento unico di regolarita' contributiva" sono inserite le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ";
  • m)al comma 9 la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attivita', copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarita' contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16- bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b). ";
  • n)al comma 10, dopo le parole: "quando prevista" sono inserite le seguenti: "oppure in assenza del documento unico di regolarita' contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi".

Testo vigente dal 5 agosto 2009

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-08-03;106~art59 · fonte del testo

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