Art. 99 — Modifiche all'articolo 193 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1.All'articolo 193, comma 2, del decreto, le parole: "mantengono un livello di rischio uguale od inferiore ai livelli inferiori di azione" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque rispettano le prestazioni richieste dalle normative tecniche".
Testo vigente dal 5 agosto 2009
