Art. 139 — Modifiche all'articolo 294 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
[1]Dopo l'articolo 294 e' aggiunto il seguente: "ART. 294-bis (Informazione e formazione dei lavoratori)
[2]1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori esposti al rischio di esplosione e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi, con particolare riguardo:
- a)alle misure adottate in applicazione del presente titolo;
- b)alla classificazione delle zone;
- c)alle modalita' operative necessarie a minimizzare la presenza e l'efficacia delle sorgenti di accensione;
- d)ai rischi connessi alla presenza di sistemi di protezione dell'impianto;
- e)ai rischi connessi alla manipolazione ed al travaso di liquidi infiammabili e/o polveri combustibili;
- f)al significato della segnaletica di sicurezza e degli allarmi ottico/acustici;
- g)agli eventuali rischi connessi alla presenza di sistemi di prevenzione delle atmosfere esplosive, con particolare riferimento all'asfissia;
- h)all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni all'uso.".
Testo vigente dal 5 agosto 2009
