Art. 14 — Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
All'articolo 21, comma 1, del decreto, le parole: "i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile e i soci delle societa' semplici operanti nel settore agricolo" sono sostituite dalle seguenti: "i coltivatori diretti del fondo, i soci delle societa' semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti".
Testo vigente dal 5 agosto 2009
