All'articolo 28 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, dopo le parole: "da altri Paesi" sono aggiunte le seguenti: "e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro";
  • b)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 e' effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010. ";
  • c)al comma 2, alinea, dopo le parole: "della valutazione," sono inserite le seguenti: "puo' essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto informatico e "; le parole: "deve avere data certa" sono sostituite dalle seguenti: "deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonche', ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato,";
  • d)al comma 2, lettera a), e' aggiunto in fine il seguente periodo: "La scelta dei criteri di redazione del documento e' rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicita', brevita' e comprensibilita', in modo da garantirne la completezza e l'idoneita' quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione.";
  • e)dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro e' tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attivita'.".

Testo vigente dal 5 agosto 2009

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-08-03;106~art18 · fonte del testo

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