All'articolo 6, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali che la presiede;";
  • b)la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita';". All'articolo 6, comma 8, del decreto, dopo la lettera m) sono aggiunte, infine, le seguenti: "m-bis) elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarita' dei settori di riferimento;
  • m-ter)elaborare le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, anche previa individuazione di tipologie di attivita' per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;
  • m-quater)elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.".

Testo vigente dal 5 agosto 2009

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-08-03;106~art6 · fonte del testo

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