Art. 19 — Modifiche all'articolo 72 del decreto legislativo n. 117 del 2017

All'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo la parola: «annualmente» sono aggiunte le seguenti: «, per un triennio,»; dopo le parole «con proprio atto di indirizzo» sono aggiunte le seguenti: «, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,».

Testo vigente dal 10 settembre 2018

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 185/2018

    Ha colpito questo articolo
    12 ottobre 2018

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost., l'art. 72, comma 3, del d.lgs. n. 117 del 2017, nel testo antecedente alle modifiche di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 105 del 2018, nella parte in cui, disciplinando il fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore, non prevede che l'atto d'indirizzo con cui il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina annualmente "gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo medesimo" sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. La norma impugnata dalla Regione Lombardia e (anche in relazione all'art. 73) dalla Regione Veneto, non è ossequiosa del parametro costituzionale evocato, in quanto, attribuendo allo Stato la disciplina del fondo suddetto, in particolare attraverso la selezione delle aree prioritarie d'intervento e delle linee di attività finanziabili con le risorse dello stesso, incide sulle competenze delle Regioni, in assenza di una qualsiasi forma di coinvolgimento delle stesse, in violazione del parametro indicato. La disciplina con legge statale di finanziamenti in materie spettanti alla potestà legislativa regionale risulta compatibile con l'assetto costituzionale delle competenze solo ove siano previste, in ossequio al principio di leale collaborazione, forme di coinvolgimento delle Regioni nella gestione dei relativi fondi, la cui sede, per costante giurisprudenza costituzionale, va individuata nella Conferenza Stato-Regioni, attraverso lo strumento dell'intesa. ( Precedenti citati: sentenze n. 211 del 2016, 189 del 2015, n. 273 del 2013, n. 168 del 2008, n. 50 del 2008, n. 222 del 2005, n. 424 del 204 e n. 16 del 2004 ).

    Art. 72 c.t.s. · Art. 19 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 · Art. 1 Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale · Art. 73 c.t.s.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-08-03;105~art19 · fonte del testo

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