Art. 18 — Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo n. 117 del 2017

All'articolo 65 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 2, dopo la parola «Ambito 4: Veneto», le parole «e Friuli Venezia Giulia» sono soppresse e dopo le parole «Ambito 14: Sicilia» sono aggiunte le seguenti: «; Ambito 15: Friuli Venezia Giulia»;
  • b)al comma 3, dopo la parola «3,» e' inserita la seguente: «4,»; le parole «13 e 14» sono sostituite dalle parole «13, 14 e 15»;
  • c)al comma 4, la parola «4» e' soppressa;
  • d)al medesimo comma 4, lettera b), le parole «di cui uno» sono soppresse; dopo la parola «designati» sono aggiunte le seguenti: «uno per ciascun territorio di riferimento,».

Testo vigente dal 10 settembre 2018

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 185/2018

    Illegittimità dichiarata
    12 ottobre 2018

    Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regioni Veneto e Lombardia, in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 117, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost. e al principio di leale collaborazione - degli artt. 61, comma 2, 62, comma 7, 64 e 65 - quest'ultimo nel testo introdotto dall'art. 18 del d.lgs. n. 105 del 2018 - del d.lgs. n. 117 del 2017, che disciplinano l'Organismo nazionale dei controllo (ONC), attribuendogli funzioni di governo del Terzo settore, tra cui, in particolare, l'individuazione del numero di enti accreditabili come Centri di servizio di volontariato (CSV), la determinazione del finanziamento dei CSV, con relativa ripartizione, annuale e su base regionale, nonché disciplinano gli organismi territoriali di controllo. Benché il Terzo settore - ossia il complesso dei soggetti di diritto privato che esercitano attività eterogenee d'interesse generale, in attuazione del principio di sussidiarietà e garantite dall'art. 2 Cost. - non possa essere configurato quale "materia" in senso stretto, i soggetti che vi operano - in particolare, sia l'ONC che i CSV -, in quanto di diritto privato, ricadono entro la potestà esclusiva statale in materia di "ordinamento civile", la cui disciplina richiede uniformità di trattamento sull'intero territorio nazionale, in ossequio al principio costituzionale di uguaglianza. La scelta del legislatore delegato di accentrare le funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza del Terzo settore presso l'ONC, non consente inoltre di considerarlo organismo di diritto pubblico, pur essendo le sue funzioni vincolate da criteri legislativi rigidi, nell'applicazione dei quali non può che esservi uniformità, senza irragionevole sacrificio delle specificità territoriali. ( Precedenti citati: sentenze n. 287 del 2016, n. 97 del 2014, n. 290 del 2013, n. 123 del 2010, n. 401 del 2007, n. 301 del 2003, n. 300 del 2003, n. 500 del 1993, n. 355 del 1992, n. 202 del 1992 e n. 75 del 1992 ).

    Art. 72 c.t.s. · Art. 19 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 · Art. 1 Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale · Art. 73 c.t.s.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-08-03;105~art18 · fonte del testo

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