Art. 24 — Consultazione pubblica e partecipazione al processo decisionale
Il pubblico interessato deve essere tempestivamente messo in grado di esprimere il proprio parere sui singoli progetti specifici nei seguenti casi:
- a)elaborazione dei progetti relativi a nuovi stabilimenti di cui all'articolo 22 del presente decreto;
- b)modifiche di stabilimenti di cui all'articolo 18, qualora tali modifiche siano soggette alle disposizioni in materia di pianificazione del territorio di cui all'articolo 22;
- c)creazione di nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti qualora l'ubicazione o gli insediamenti o le infrastrutture possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante secondo quanto stabilito dalle disposizioni in materia di controllo dell'urbanizzazione di cui all'articolo 22. In caso di progetti sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale, il parere di cui al comma 1 e' espresso nell'ambito di tale procedimento, con le modalita' stabilite dalle regioni o dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare secondo le rispettive competenze. Per quanto riguarda i singoli progetti specifici di cui al comma 1, il Comune ove ha sede l'intervento, all'avvio, da parte del Comune medesimo o di altro soggetto competente al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione, del relativo procedimento o al piu' tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni, informa il pubblico interessato, attraverso mezzi di comunicazione elettronici, pubblici avvisi o in altra forma adeguata, sui seguenti aspetti:
- a)l'oggetto del progetto specifico;
- b)se del caso, il fatto che il progetto e' soggetto a una procedura di valutazione dell'impatto ambientale in ambito nazionale o transfrontaliero o alle consultazioni tra Stati membri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b);
- c)i dati identificativi delle autorita' competenti responsabili del rilascio del titolo abilitativo edilizio, da cui possono essere ottenute informazioni in merito e a cui possono essere presentati osservazioni o quesiti, nonche' indicazioni sui termini per la trasmissione di tali osservazioni o quesiti;
- d)le possibili decisioni in ordine al progetto oppure, ove disponibile, la proposta del provvedimento che conclude la procedura di rilascio del titolo abilitativo edilizio;
- e)l'indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni relative al progetto e le modalita' con le quali esse sono rese disponibili;
- f)i dettagli sulle modalita' di partecipazione e consultazione del pubblico. Per quanto riguarda i singoli progetti specifici di cui al comma 1, il Comune provvede affinche', con le modalita' e secondo i termini di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, il pubblico interessato abbia accesso:
- a)ai principali rapporti e pareri pervenuti all'autorita' competente nel momento in cui il pubblico interessato e' informato ai sensi del comma 3;
- b)alle informazioni diverse da quelle previste al comma 3, che sono pertinenti ai fini della decisione in questione e che sono disponibili soltanto dopo che il pubblico interessato e' stato informato conformemente al suddetto comma. Il pubblico interessato puo' esprimere osservazioni e pareri entro 60 giorni dalle comunicazioni di cui al comma 3 e gli esiti delle consultazioni svolte ai sensi del medesimo comma 1 sono tenuti nel debito conto ai fini dell'adozione del provvedimento finale da parte del Comune o di altra amministrazione competente. Il Comune, o altro soggetto competente al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione, a seguito della conclusione del procedimento di cui al comma 1, mette a disposizione del pubblico attraverso mezzi di comunicazione elettronici, pubblici avvisi o in altra forma adeguata:
- a)il contenuto del provvedimento finale e le motivazioni su cui e' fondato, compresi eventuali aggiornamenti successivi;
- b)gli esiti delle consultazioni tenute prima dell'adozione del provvedimento finale e una spiegazione delle modalita' con cui si e' tenuto conto di tali esiti. Il pubblico deve avere l'opportunita' di partecipare tempestivamente ed efficacemente alla preparazione, modifica o revisione di piani o programmi generali relativi alle questioni di cui al comma 1, lettere a) o c), avvalendosi delle procedure di cui all'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ove pertinente, il pubblico si avvale a tal fine delle procedure di consultazione previste per la formazione degli strumenti urbanistici. Nel caso di piani o programmi soggetti a valutazione ai sensi della direttiva 2001/42/CE si applicano le procedure di partecipazione del pubblico previste dalla suddetta direttiva.
Testo vigente dal 14 luglio 2015
