L'Autorita' competente assicura la consultazione e la partecipazione attiva del pubblico nei procedimenti di elaborazione e di riesame delle proposte dei piani di gestione di cui all'articolo 5, sin dalle fasi iniziali e, comunque, prima della loro approvazione, in conformita' a quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte I e parte II, nonche' dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Autorita' competente consente a chiunque l'accesso, anche in formato digitale, ai documenti e alle informazioni, anche in formato digitale, in base ai quali sono state elaborate le proposte dei piani di gestione. L'Autorita' competente pubblica sul proprio sito istituzionale:

  • a)una scheda di sintesi indicante l'attivita' compiuta ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera a), per ogni singolo piano di gestione;
  • b)le proposte dei piani di gestione. L'Autorita' competente trasmette la documentazione di cui al comma 2 alle amministrazioni centrali e periferiche, agli enti territoriali competenti per territorio e agli altri enti coinvolti nel processo di pianificazione, anche al fine della pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali. Chiunque puo' presentare all'Autorita' competente osservazioni o pareri in forma scritta entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 2, lettera b). Decorso tale termine, l'Autorita' competente trasmette le osservazioni presentate al Comitato tecnico di cui all'articolo 7, che ne tiene conto ai fini dell'approvazione dei piani di gestione. I piani di gestione approvati sono pubblicati sui siti istituzionali dell'Autorita' competente, delle amministrazioni centrali e periferiche, degli enti territoriali competenti per territorio e degli altri enti coinvolti nel processo di pianificazione, unitamente ad una dichiarazione di sintesi nella quale l'Autorita' stessa da' conto delle considerazioni che sono state alla base dell'approvazione dei piani di gestione, comprese le informazioni sulla partecipazione del pubblico. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli aggiornamenti dei piani di gestione.

Testo vigente dal 7 novembre 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-10-17;201~art9 · fonte del testo

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