Art. 25 — Accadimento di incidente rilevante
Al verificarsi di un incidente rilevante, il gestore, utilizzando i mezzi piu' adeguati, e' tenuto a:
- a)adottare le misure previste dal piano di emergenza interna di cui all'articolo 20 e, per gli stabilimenti di soglia inferiore, dalle pianificazioni e dalle procedure predisposte nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza di cui all'articolo 14, comma 5, e all'allegato 3;
- b)informare la Prefettura, la Questura, il CTR, la Regione, il soggetto da essa designato, l'ente territoriale di area vasta, di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, il sindaco, il comando provinciale dei Vigili del fuoco, l'ARPA, l'azienda sanitaria locale, comunicando, non appena ne venga a conoscenza:
- 1)le circostanze dell'incidente;
- 2)le sostanze pericolose presenti;
- 3)i dati disponibili per valutare le conseguenze dell'incidente per la salute umana, l'ambiente e i beni;
- 4)le misure di emergenza adottate;
- 5)le informazioni sulle misure previste per limitare gli effetti dell'incidente a medio e lungo termine ed evitare che esso si ripeta;
- c)aggiornare le informazioni fornite, qualora da indagini piu' approfondite emergano nuovi elementi che modificano le precedenti informazioni o le conclusioni tratte. Al verificarsi di un incidente rilevante il Prefetto:
- a)dispone l'attuazione del piano di emergenza esterna e assicura che siano adottate le misure di emergenza e le misure a medio e a lungo termine che possono rivelarsi necessarie; le spese relative agli interventi effettuati sono poste a carico del gestore, anche in via di rivalsa, e sono fatte salve le misure assicurative stipulate;
- b)informa, tramite il sindaco, le persone potenzialmente soggette alle conseguenze dell'incidente rilevante avvenuto, anche con riguardo alle eventuali misure intraprese per attenuarne le conseguenze;
- c)informa immediatamente i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno e il Dipartimento della protezione civile, il CTR, la Regione o il soggetto da essa designato, nonche' i Prefetti competenti per gli ambiti territoriali limitrofi che potrebbero essere interessate dagli effetti dell'evento. A seguito di un incidente rilevante occorso in uno stabilimento di soglia superiore il CTR o, se l'incidente e' occorso in uno stabilimento di soglia inferiore, la Regione o il soggetto da essa designato:
- a)raccoglie, mediante ispezioni, indagini o altri mezzi appropriati, le informazioni necessarie per effettuare un'analisi completa degli aspetti tecnici, organizzativi e gestionali dell'incidente;
- b)adotta misure atte a garantire che il gestore attui le misure correttive del caso;
- c)formula raccomandazioni sulle misure preventive per il futuro.
Testo vigente dal 14 luglio 2015
