Il Comitato tecnico regionale (CTR) e' composto da:

  • a)il Direttore regionale o interregionale dei vigili del fuoco competente per territorio, con funzione di presidente;
  • b)tre funzionari tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della regione, di cui almeno due con qualifica di dirigente;
  • c)il Comandante provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio;
  • d)un rappresentante della Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente;
  • e)un rappresentante dell'ordine degli ingegneri degli enti territoriali di area vasta, di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, in cui ha sede la direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco;
  • f)un rappresentante della regione o della provincia autonoma territorialmente competente;
  • g)due rappresentanti dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente;
  • h)un rappresentante dell'Unita' operativa territoriale dell'INAIL competente;
  • i)un rappresentante dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente;
  • l)un rappresentante del Comune territorialmente competente;
  • m)un rappresentante dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG), per gli stabilimenti che svolgono le attivita' di cui all'articolo 2, comma 3;
  • n)un rappresentante dell'autorita' marittima territorialmente competente, per gli stabilimenti presenti nei porti e nelle aree portuali;
  • o)un rappresentante dell'ente territoriale di area vasta di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco. Per ogni componente e' designato un membro supplente. Al fine di garantire la funzionalita' del CTR, ogni ente assicura la presenza dei propri rappresentanti. Il Direttore regionale o interregionale dei Vigili del fuoco competente per territorio, sulla base delle designazioni degli enti rappresentati nel comitato, nomina i componenti del CTR. Ciascun CTR adotta il proprio regolamento di funzionamento, sulla base delle direttive emanate dal Ministero dell'interno. Il CTR e' costituito validamente con la presenza dei due terzi dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Il presidente del CTR designa i componenti dei gruppi di lavoro incaricati dello svolgimento delle istruttorie nonche' delle commissioni incaricate di effettuare le ispezioni. Il numero dei componenti dei gruppi di lavoro incaricati dello svolgimento delle istruttorie e' pari a 4; il numero dei componenti delle commissioni incaricate di effettuare le ispezioni e' pari a 3. Il CTR puo' avvalersi, senza oneri a carico della finanza pubblica, del supporto tecnico-scientifico di enti ed istituzioni pubbliche competenti. Per le attivita' svolte nell'ambito del CTR non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, fatta eccezione per eventuali costi di missione, che restano a carico delle amministrazioni di appartenenza.

Testo vigente dal 14 luglio 2015

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-26;105~art10 · fonte del testo

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