Art. 19 — Composizione e funzionamento del Comitato tecnico regionale o interregionale
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 giugno 2015, n. 105.
Abrogato dal 29 luglio 2015
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 giugno 2015, n. 105.
Abrogato dal 29 luglio 2015
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 28 settembre 1999 al 29 luglio 2015. 194 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Fino all'emanazione da parte delle regioni della disciplina di cui all'articolo 18, il comitato tecnico regionale, di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.577, provvede a svolgere le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell'articolo 8 e a formulare le relative conclusioni con le modalita' previste all'articolo 21. Ai Fini dell'espletamento dei compiti previsti dal comma 1 il Comitato e' integrato, nei limiti delle risorse Finanziarie previste dalla legislazione vigente, dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, ove non sia gia' componente, nonche' da soggetti dotati di specifica competenza nel settore e, precisamente:
tolto: a) due rappresentanti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente territorialmente competente, ove costituita;
tolto: b) due rappresentanti del dipartimento periferico dell'ISPESL territorialmente competente;
tolto: c) un rappresentante della regione territorialmente competente;
tolto: d) un rappresentante della provincia territorialmente competente;
tolto: e) un rappresentante del comune territorialmente competente. Per ogni componente titolare e' nominato un supplente. Il Comitato e' costituito validamente con la presenza dei due terzi dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Il Comitato puo' avvalersi del supporto tecnico-scientifico di enti e istituzioni pubbliche competenti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 GIUGNO 2015, N. 105
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;334~art19 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.