Art. 1 — Ambito di applicazione e definizioni
Le disposizioni del presente decreto si applicano ai controlli amministrativi sulle attivita' economiche svolti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai fini del presente decreto si intende per:
- a)«attivita' economica»: l'attivita' che consiste nella produzione e nell'offerta di beni e servizi sul mercato;
- b)«controlli»: le attivita' di natura amministrativa, comunque denominate, svolte dalle amministrazioni di cui al comma 1, per la verifica del rispetto di regole poste a tutela di un interesse pubblico da parte di operatori che svolgono un'attivita' economica;
- c)«soggetto controllato»: l'operatore che svolge l'attivita' economica soggetta a controllo;
- d)«diffida amministrativa»: invito, contenuto nel verbale di ispezione, rivolto dall'accertatore al trasgressore e agli altri soggetti di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto i controlli in materia fiscale, gli accertamenti e gli accessi ispettivi disposti per la documentazione antimafia di cui al decreto legislativo 6 giugno 2011, n. 159, i controlli di polizia economico finanziaria, nonche' i controlli disposti per esigenze di sicurezza e difesa nazionale, ivi inclusi i controlli di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185 e al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221. Resta fermo il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dal diritto internazionale.
Testo vigente dal 18 luglio 2024
