Art. 4 — Fascicolo informatico di impresa e obblighi di consultazione del soggetto che effettua i controlli

Al fine di rendere piu' efficienti e coordinare i controlli sulle attivita' economiche ed evitare duplicazioni e sovrapposizioni, nonche' programmare l'attivita' ispettiva in ragione del profilo di rischio, le amministrazioni che svolgono funzioni di controllo, prima di avviare le attivita' di vigilanza consultano ed alimentano con gli esiti dei controlli il fascicolo informatico di impresa di seguito «fascicolo informatico», di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. In caso di mancato deposito da parte dell'amministrazione del verbale contenente l'esito dei controlli nel fascicolo informatico, l'impresa puo' richiedere all'amministrazione di provvedere mediante apposita istanza, anche depositata nel fascicolo, recante il numero di protocollo del verbale e la copia dell'atto corredata da una dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'amministrazione adempie entro il termine di cinque giorni. L'amministrazione procedente, ai fini del coordinamento, programmazione e svolgimento dei controlli, accede al fascicolo informatico, direttamente e integralmente senza oneri ne' vincoli, con le modalita' definite dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui all'articolo 4, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo n. 219 del 2016, avvalendosi anche dei dati ivi presenti concernenti i controlli gia' svolti dalla stessa amministrazione o dalle amministrazioni diverse operanti nello stesso settore e dei dati relativi alla costituzione, all'avvio e all'esercizio d'attivita' economiche, nella misura in cui sia previsto dalla disciplina del relativo procedimento amministrativo, per quanto riguarda i dati personali nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679. Le amministrazioni di cui all'articolo 1 non possono richiedere la produzione di documenti e informazioni gia' disponibili nel fascicolo informatico o comunque in loro possesso. In caso di violazione si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18-bis, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli operatori che abbiano ricevuto la richiesta di documenti o informazioni in violazione del comma precedente, segnalano tale inadempienza all'Agenzia per l'Italia digitale (AGID). Ove l'AGID accerta la sussistenza della violazione, pubblica la predetta segnalazione su apposita area del proprio sito istituzionale espungendovi i dati personali relativi al segnalante e, comunque, i dati personali eccedenti le finalita' perseguite. Al fine di garantire elevati standard di affidabilita' sistemica e' previsto il potenziamento delle infrastrutture in uso alle amministrazioni coinvolte nell'attivita' di controllo. La Piattaforma digitale nazionale dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sviluppata anche al fine di consentire agli operatori di acquisire certificati relativi a propri fatti, stati e qualita'. L'interoperabilita' del sistema e' assicurata attraverso i servizi resi dalla medesima PDND.

Testo vigente dal 18 luglio 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-07-12;103~art4 · fonte del testo

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