((Obiettivo)) obbligatorio di efficienza energetica L'obiettivo di risparmio nazionale cumulato di energia finale ((e' determinato ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni, sia per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, che per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2030 e i periodi successivi)). Nel calcolo dell'obiettivo di risparmio di cui al comma 1, ((relativo al periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020,)) si applicano le specifiche modalita' previste ((dall'articolo 7, paragrafo 4)), lettere a) e d), della direttiva 2012/27/UE, ((e successive modificazioni,)) contabilizzando, per quanto riguarda la suddetta lettera d), esclusivamente i risparmi energetici che possono essere misurati e verificati, risultanti da azioni individuali la cui attuazione e' avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuano ad avere un impatto nel 2020. (( L'obiettivo di cui al comma 1 e' conseguito tramite misure di promozione dell'efficienza energetica nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, paragrafi da 7 a 12, nonche' degli articoli 7-bis e 7-ter della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni. A tal fine, al PNIEC e' allegata una relazione elaborata dal Ministero dello sviluppo economico conformemente all'allegato III del regolamento (UE) 2018/1999, nella quale sono illustrati il calcolo del volume di risparmi energetici da realizzare nel corso del periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030, nonche' l'elenco delle misure che contribuiscono al conseguimento del relativo obiettivo di cui al comma 1, corredato da tutte le informazioni previste dal citato allegato III, nonche' dall'allegato V, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni. Gli aggiornamenti di tale relazione, comunicati alla Commissione europea secondo le periodicita' previste dal suddetto regolamento, sono altresi' trasmessi al Parlamento. )) (( Al fine di conseguire l'obiettivo di cui al comma 1:

  • a)le misure indicate nella relazione di cui al comma 1-ter possono essere integrate, modificate o soppresse, anche a seguito del parere reso dalla Conferenza Unificata nell'ambito dell'osservatorio di cui al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, al fine di mantenere efficacia agli strumenti e conseguire l'obiettivo in modo efficiente. In tali casi il Ministero dello sviluppo economico predispone e trasmette alla Commissione europea un aggiornamento della predetta relazione, secondo quanto previsto dal comma 5;
  • b)i risparmi derivanti dalle misure di cui al comma 1-ter sono calcolati conformemente all'allegato V e all'articolo 7, paragrafi da 7 a 12, della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni;
  • c)qualora siano introdotte nuove misure, o siano modificate quelle gia' previste, si tiene conto dell'esigenza di alleviare la poverta' energetica secondo le disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 11, della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni; )) (( I decreti concernenti la periodica determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico per il meccanismo dei certificati bianchi, definiscono una traiettoria coerente con le previsioni del PNIEC e con le risultanze dell'attivita' di monitoraggio dell'attuazione delle misure ivi previste. Gli stessi decreti possono prevedere, anche su proposta o segnalazione dell'ARERA, modalita' alternative o aggiuntive di conseguimento dei risultati e di attribuzione dei benefici, qualora cio' fosse funzionale al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, nonche' sue eventuali dilazioni, un'estensione o una variazione dell'ambito dei soggetti obbligati, misure per l'incremento dei progetti presentati, ivi incluso l'incremento delle tipologie di progetti ammissibili, misure volte a favorire la semplificazione sia dell'accesso diretto da parte dei beneficiari agli incentivi concessi che delle procedure di valutazione, o per tener conto di nuovi strumenti concorrenti nel frattempo introdotti. )) (( Entro il 30 giugno 2021, al fine di evitare frammentazioni e sovrapposizioni tra gli strumenti di promozione dell'efficienza energetica e incrementarne l'efficacia rispetto al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, e' aggiornato il Conto Termico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2016, n. 51, tenendo conto della necessita' di adeguare in modo specialistico il meccanismo nel settore civile non residenziale, sia pubblico che privato, nonche' dell'esigenza di semplificare l'accesso al meccanismo da parte della pubblica amministrazione e dei privati, anche attraverso la promozione e l'utilizzo di contratti di tipo EPC, e dell'opportunita' di ampliare gli interventi ammissibili, quali, ad esempio, gli interventi di allaccio a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente e l'installazione di impianti di microcogenerazione. L'aggiornamento tiene inoltre conto delle disposizioni di cui al Piano d'azione per il miglioramento della qualita' dell'aria istituito con protocollo di intesa tra Governo e regioni del 4 giugno 2019, nonche' al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, con particolare riferimento alla necessita' di:
  • a)prevedere l'inclusione degli interventi di riqualificazione degli edifici del settore terziario privato;
  • b)ampliare, garantendo l'invarianza dei costi in bolletta a carico degli utenti, il contingente di spesa messo a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni;
  • c)rivedere le tempistiche relative alla realizzazione dei progetti da parte delle Pubbliche amministrazioni, al fine di renderle coerenti con le previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
  • d)prevedere la possibilita', almeno nell'ambito degli interventi di riqualificazione profonda dell'edificio, di promuovere gli interventi di installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici. )) (( Avvalendosi dei dati acquisiti ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2017, n. 78, e successive modificazioni, il GSE, nell'ambito della relazione di cui al comma 1 del citato articolo 13, pubblica i risparmi energetici realizzati da ciascun soggetto obbligato nonche' complessivamente nel quadro del meccanismo dei certificati bianchi. )) I soggetti obbligati di cui al meccanismo dei certificati bianchi, forniscono, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico e comunque non piu' di una volta l'anno:
  • a)informazioni statistiche aggregate sui loro clienti finali qualora evidenzino cambiamenti significativi rispetto alle informazioni presentate in precedenza. Il Ministero dello sviluppo economico rende pubbliche tali informazioni in forma anonima e aggregata;
  • b)informazioni attuali sui consumi dei clienti finali, compresi, ove opportuno, profili di carico, segmentazione della clientela e ubicazione geografica dei clienti, tutelando, al contempo, l'integrita' e la riservatezza delle informazioni conformemente alle ((disposizioni)) in materia di trattamento dei dati personali e delle informazioni commerciali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. ((4-ter.1. Il GSE, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, trasmette al Ministero dello sviluppo economico una stima dell'impatto dei costi diretti e indiretti del meccanismo dei certificati bianchi sulla competitivita' delle industrie esposte alla concorrenza internazionale, ivi comprese quelle a forte consumo di energia, al fine di favorire la promozione e l'adozione da parte dello stesso Ministero di misure volte a ridurre al minimo tale impatto. L'attivita' di cui al precedente periodo rientra nei compiti istituzionali del GSE ed e' svolta con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.)) (( Il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle relazioni intermedie sullo stato di attuazione del PNIEC previste dall'articolo 21 del regolamento (UE) 2018/1999, fornisce alla Commissione europea informazioni relative al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, e in particolare ai risparmi conseguiti dalle misure di cui al comma 1-ter, anche con specifico riferimento alle azioni volte ad alleviare la poverta' energetica, nonche' ogni eventuale aggiornamento riguardante le misure stesse. )) Ai fini dell'accesso al Conto termico, i contratti che rispettano gli elementi minimi di cui all'allegato 8, del presente decreto sono considerati contratti di rendimento energetico. In deroga all'articolo 6, comma 1, del Conto termico, il GSE predispone specifiche modalita' che consentano, alle Pubbliche Amministrazioni, di optare per l'erogazione dell'incentivo attraverso un acconto e successivi pagamenti per stato di avanzamento lavori. Al suddetto Conto termico, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole da: «intesi» ad: «agrario,» sono soppresse;
  • b)all'articolo 6, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. L'incentivo erogato ai sensi del presente decreto non puo' eccedere, in nessun caso, il 65 per cento delle spese sostenute, come dichiarate ai sensi dell'articolo 7, comma 6, lettera d).»;
  • c)all'articolo 7, comma 3, dopo le parole: «immediatamente esecutivo» sono inserite le seguenti: «dal momento del riconoscimento della prenotazione dell'incentivo da parte del GSE». Le Regioni pubblicano in modalita' open data entro il 1° giugno di ogni anno a partire dal 2015 i risparmi di energia conseguiti nell'anno precedente derivanti dalle misure di incentivazione promosse in ambito locale. (( I risparmi di energia per i quali non siano stati riconosciuti titoli di efficienza energetica o altri incentivi, rispetto all'anno precedente e in condizioni normalizzate, riscontrabili dai bilanci energetici predisposti da imprese che attuano un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001, e dagli audit previsti dal presente decreto, nonche' dagli enti pubblici che abbiano aderito ad una convenzione CONSIP relativa a servizio energia, illuminazione o energy management sono comunicati dalle imprese all'ENEA e concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo. ))

Testo vigente dal 29 luglio 2020

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Che cosa è cambiato dal 29 luglio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 26 luglio 2016 al 29 luglio 2020. 431 parole tolte, 938 parole aggiunte in 10 capoversi.

aggiunto: Obiettivo obbligatorio di efficienza energetica L'obiettivo di risparmio nazionale cumulato di energia finale tolto: da conseguire nel aggiunto: e' determinato ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni, sia per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, tolto: e' determinato secondo la metodologia di attuazione ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE aggiunto: che per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2030 e i periodi successivi. Nel calcolo dell'obiettivo di risparmio di cui al comma 1, aggiunto: relativo al periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, si applicano le specifiche modalita' previste dall'articolo 7, tolto: comma 2 aggiunto: paragrafo 4, lettere a) e d), della direttiva 2012/27/UE, aggiunto: e successive modificazioni, contabilizzando, per quanto riguarda la suddetta lettera d), esclusivamente i risparmi energetici che … successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuano ad avere un impatto nel 2020. tolto: Il regime obbligatorio di efficienza energetica di cui all'articolo 7 della citata aggiunto: L'obiettivo di cui al comma 1 e' conseguito tramite misure di promozione dell'efficienza energetica nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, paragrafi da 7 a 12, nonche' degli articoli 7-bis e 7-ter della direttiva 2012/27/UE tolto: e' costituito dal meccanismo dei certificati bianchi di cui ai decreti legislativi 16 marzo 1999 n. 79 e 23 maggio 2000 n. 164 e relativi provvedimenti di attuazione, secondo le condizioniaggiunto: , e successive modificazioni. A tal fine, al PNIEC e' allegata una relazione elaborata dal Ministero dello sviluppo economico conformemente all'allegato III del regolamento (UE) 2018/1999, nella quale sono illustrati il calcolo del volume di risparmi energetici da realizzare nel corso del periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030, nonche' l'elenco delle misure che contribuiscono al conseguimento del relativo obiettivo di cui al comma 1, corredato da tutte le informazioni previste dal citato allegato III, nonche' dall'allegato V, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni. Gli aggiornamenti di tale relazione, comunicati alla Commissione europea secondo le periodicita' previste dal suddetto regolamento, sono altresi' trasmessi al Parlamento. Al fine di conseguire l'obiettivo di cui al tolto: presente articolo. Il meccanismo dei certificati bianchi aggiunto: comma 1:

aggiunto: a) le misure indicate nella relazione di cui al comma tolto: 2 dovra' garantire il conseguimento di un risparmio energetico al 31 dicembre 2020 non inferiore al sessanta per cento dell'obiettivo di risparmio energetico nazionale cumulato aggiunto: 1-ter possono essere integrate, modificate o soppresse, anche a seguito del parere reso dalla Conferenza Unificata nell'ambito dell'osservatorio di cui al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, al fine di mantenere efficacia agli strumenti e conseguire l'obiettivo in modo efficiente. In tali casi il Ministero dello sviluppo economico predispone e trasmette alla Commissione europea un aggiornamento della predetta relazione, secondo quanto previsto dal comma 5;

aggiunto: b) i risparmi derivanti dalle misure di cui al comma 1tolto: . Il restante volume di risparmi di energia e' ottenuto attraverso le misure di incentivazione degli interventi di incremento dell'efficienza energetica vigenti. I provvedimenti concernenti laaggiunto: -ter sono calcolati conformemente all'allegato V e all'articolo 7, paragrafi da 7 a 12, della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni;

aggiunto: c) qualora siano introdotte nuove misure, o siano modificate quelle gia' previste, si tiene conto dell'esigenza di alleviare la poverta' energetica secondo le disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 11, della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni; I decreti concernenti la periodica determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico per tolto: gli anni successivi al 2016, di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, aggiunto: il meccanismo dei certificati bianchi, definiscono una traiettoria coerente con tolto: l'obiettivo di risparmio di cui al comma 1 e la previsione del comma 3 aggiunto: le previsioni del PNIEC e con le risultanze dell'attivita' di monitoraggio dell'attuazione delle misure ivi previste. Gli stessi tolto: provvedimenti possono prevedere un'estensione dell'ambito dei soggetti obbligati e aggiunto: decreti possono prevedere, anche su proposta o segnalazione dell'ARERA, modalita' alternative o aggiuntive di tolto: assolvimento dell'obbligo aggiunto: conseguimento dei risultati e di attribuzione dei benefici, qualora cio' fosse tolto: necessario per il aggiunto: funzionale al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, nonche' sue eventuali dilazioni, un'estensione o una variazione dell'ambito dei soggetti obbligati, misure per l'incremento dei progetti presentati, ivi incluso l'incremento delle tipologie di progetti ammissibili, misure volte a favorire la semplificazione sia dell'accesso diretto da parte dei beneficiari agli incentivi concessi che delle procedure di valutazione, o per tener conto di nuovi strumenti concorrenti nel frattempo introdotti. Entro il 30 giugno 2021, al fine di evitare frammentazioni e sovrapposizioni tra gli strumenti di promozione dell'efficienza energetica e incrementarne l'efficacia rispetto al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1tolto: .aggiunto: , e' aggiornato il Conto Termico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2016, n. 51, tenendo conto della necessita' di adeguare in modo specialistico il meccanismo nel settore civile non residenziale, sia pubblico che privato, nonche' dell'esigenza di semplificare l'accesso al meccanismo da parte della pubblica amministrazione e dei privati, anche attraverso la promozione e l'utilizzo di contratti di tipo EPC, e dell'opportunita' di ampliare gli interventi ammissibili, quali, ad esempio, gli interventi di allaccio a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente e l'installazione di impianti di microcogenerazione. L'aggiornamento tiene inoltre conto delle disposizioni di cui al Piano d'azione per il miglioramento della qualita' dell'aria istituito con protocollo di intesa tra Governo e regioni del 4 giugno 2019, nonche' al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, con particolare riferimento alla necessita' di:

aggiunto: a) prevedere l'inclusione degli interventi di riqualificazione degli edifici del settore terziario privato;

aggiunto: b) ampliare, garantendo l'invarianza dei costi in bolletta a carico degli utenti, il contingente di spesa messo a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni;

aggiunto: c) rivedere le tempistiche relative alla realizzazione dei progetti da parte delle Pubbliche amministrazioni, al fine di renderle coerenti con le previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

aggiunto: d) prevedere la possibilita', almeno nell'ambito degli interventi di riqualificazione profonda dell'edificio, di promuovere gli interventi di installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici. Avvalendosi dei dati acquisiti ai sensi dell'articolo 13 del decreto tolto: 28 dicembre 2012 del Ministro dello sviluppo economico tolto: di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiunto: 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2017, n. 78, e successive modificazioni, il GSE, tolto: entro il 30 giugno di ogni anno aggiunto: nell'ambito della relazione di cui al comma 1 del citato articolo 13, pubblica i risparmi energetici realizzati da ciascun soggetto obbligato nonche' complessivamente nel quadro …

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

… geografica dei clienti, tutelando, al contempo, l'integrita' e la riservatezza delle informazioni conformemente alle tolto: disposizione aggiunto: disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e delle informazioni commerciali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. tolto: Entro il 31 dicembre 2016 e successivamente entro il 31 dicembre 2018, il aggiunto: 4-ter.1. Il GSE, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, trasmette al Ministero dello sviluppo economicotolto: , con il supporto dell'ENEA e del GSE, redige un rapporto sullo stato di conseguimento dell'obbligo di cui al comma 1. Qualora da tali rapporti dovesse risultare un volume di risparmi ottenuti insufficiente rispetto all'obbligo previsto, il aggiunto: una stima dell'impatto dei costi diretti e indiretti del meccanismo dei certificati bianchi sulla competitivita' delle industrie esposte alla concorrenza internazionale, ivi comprese quelle a forte consumo di energia, al fine di favorire la promozione e l'adozione da parte dello stesso Ministero di misure volte a ridurre al minimo tale impatto. L'attivita' di cui al precedente periodo rientra nei compiti istituzionali del GSE ed e' svolta con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. Il Ministero dello sviluppo economico, tolto: di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, introduce, anche su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, misure di potenziamento del sistema di sostegno basato sui certificati bianchi e nuove misure in grado di dare maggiore efficacia alle politiche di promozione dell'efficienza energetica, nel rispetto dei vincoli di bilancio pubblico. In ogni caso, gli stessi Ministeri provvedono, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, entro 120 giorni dall'emanazione del presente decreto ad aggiornare le linee guida di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 28 dicembre 2012 concernente la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016, per tener conto di quanto previsto agli articoli 5 e 15 del presente decreto. Lo stesso provvedimento contiene disposizioni per migliorare l'efficacia del meccanismo, anche con eventuali modifiche della soglia dimensionale richiesta, per valorizzare i risparmi energetici derivanti da misure volte al miglioramento comportamentale e per prevenire comportamenti speculativi aggiunto: nell'ambito delle relazioni intermedie sullo stato di attuazione del PNIEC previste dall'articolo 21 del regolamento (UE) 2018/1999, fornisce alla Commissione europea informazioni relative al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, e in particolare ai risparmi conseguiti dalle misure di cui al comma 1-ter, anche con specifico riferimento alle azioni volte ad alleviare la poverta' energetica, nonche' ogni eventuale aggiornamento riguardante le misure stesse. Ai fini dell'accesso al Conto termico, i contratti che rispettano gli elementi minimi …

… risparmi di energia per i quali non siano stati riconosciuti titoli di efficienza energetica aggiunto: o altri incentivi, rispetto all'anno precedente e in condizioni normalizzate, riscontrabili dai bilanci energetici predisposti da … gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001, e dagli audit previsti dal presente decretoaggiunto: , nonche' dagli enti pubblici che abbiano aderito ad una convenzione CONSIP relativa a servizio energia, illuminazione o energy management sono comunicati dalle imprese all'ENEA e concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-07-04;102~art7 · fonte del testo

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