Art. 6 — Requisiti per il riconoscimento delle forme associate di organizzazioni di produttori

Gli statuti delle organizzazioni comuni di cui all'articolo 5 devono prevedere espressamente:

  • a)l'obbligo per le organizzazioni dei produttori aderenti almeno di:
  • 1)aderire ad una sola organizzazione comune;
  • 2)versare contributi finanziari per la realizzazione delle finalita' istituzionali;
  • 3)mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno sei mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione;
  • b)disposizioni concernenti:
  • 1)regole atte a garantire alle associate il controllo democratico dell'organizzazione ed evitare qualsiasi abuso di posizione dominante o di influenza di una o piu' organizzazione in relazione alla gestione e al funzionamento;
  • 2)le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dall'organizzazione comune. L'organizzazione comune deve:
  • a)essere costituita da organizzazioni di produttori riconosciute che commercializzano complessivamente un volume minimo di produzione di sessanta milioni di euro;
  • b)disporre di personale dipendente qualificato e di strutture idonee;
  • c)prevedere nel proprio statuto, l'imposizione alle organizzazioni socie di contributi finanziari necessari per il funzionamento dell'organizzazione comune. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere definiti, ai fini del riconoscimento, requisiti minimi differenziati delle organizzazioni comuni. Le organizzazioni comuni devono, per il riconoscimento, iscriversi all'Albo di cui all'articolo 4, comma 2, presentando al Ministero una istanza corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o atto di notorieta', ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei prescritti requisiti ivi compresi la sussistenza di eventuali requisiti tecnici. Decorsi trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, se il Ministero delle politiche agricole e forestali non emana un provvedimento espresso di diniego, l'organizzazione comune interessata si intende riconosciuta ai sensi della normativa vigente, fatti salvi i poteri di controllo del Ministero. Il Ministero delle politiche agricole e forestali esercita il controllo sulla organizzazione comune tramite l'acquisizione di dati inerenti la loro attivita', anche su base informatica, nonche' con controlli in loco a cadenza almeno annuale. Il Ministero procede, previa diffida, alla revoca del riconoscimento, nei seguenti casi:
  • a)perdita di uno o piu' requisiti previsti per il riconoscimento;
  • b)gravi infrazioni delle norme vigenti e statutarie;
  • c)inadempienza nella fornitura dei dati richiesti dal Ministero ai fini del controllo;
  • d)irregolarita' gravi in ordine alla gestione dell'organizzazione comune, tali da impedire il conseguimento delle finalita' istituzionali.

Testo vigente dal 15 giugno 2005

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-27;102~art6 · fonte del testo