Possono essere ammesse ai benefici della presente legge le organizzazioni di produttori ortofrutticoli che corrispondano ai requisiti previsti dal Regolamento della Comunita' economica europea n. 159/66 ed ai seguenti requisiti:

  • 1)abbiano, quali soci, produttori singoli od associati, cooperative od altri enti associativi costituiti da produttori agricoli per la conservazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti;
  • 2)non abbiano scopo di lucro in quanto operanti nell'esclusivo interesse degli associati;
  • 3)siano aperte a tutti i produttori della zona in cui opera la singola organizzazione, condizionando la ammissione alla presentazione della domanda ed al possesso dei requisiti previsti dallo statuto;
  • 4)siano costituite con atto pubblico;
  • 5)abbiano una consistenza organizzativa ed economica, avendo riguardo al numero degli associati e al volume della produzione, e siano in grado di esercitare una efficace azione per il miglioramento e la disciplina della produzione e per la tutela del mercato dei prodotti della zona in cui svolgono la loro attivita'. La partecipazione alla organizzazione e' consentita ai singoli produttori a titolo personale solo se essi non facciano parte di cooperative o di altri enti associativi aderenti alla organizzazione. Agli effetti della presente legge sono considerati produttori gli imprenditori proprietari, o enfiteuti, od usufruttuari, gli assegnatari, gli affittuari, i miglioratari, i mezzadri, i coloni parziari, i compartecipanti nel caso di compartecipazione associativa non limitata a singole coltivazioni stagionali o intercalari ed in genere coloro che comunque siano titolari di una impresa agricola anche in forma associata che abbiano la disponibilita' del relativo prodotto ortofrutticolo vendibile.

Testo vigente dal 4 agosto 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-07-27;622~art1 · fonte del testo

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