Attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti radioattivi (legge 31 dicembre 1962, n. 1860 articolo 5; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 31). L'attivita' di raccolta e trasporto in conto proprio o in conto terzi, anche con mezzi altrui, di rifiuti radioattivi, allo scopo di conferirli a installazioni di trattamento o di deposito oppure di smaltirli ai sensi dell'articolo 54, e' autorizzata dal Ministero dello sviluppo economico, sentito l'ISIN. L'autorizzazione di cui al comma 1, e' rilasciata previa istruttoria tecnica e verifica dei requisiti soggettivi, dell'idoneita' finanziaria, delle garanzie prestate, dell'idoneita' tecnica dei singoli mezzi utilizzati dal richiedente, e puo' stabilire particolari prescrizioni al fine di conformare il trasporto alle regolamentazioni tecniche internazionali di settore anche con riferimento alla quantita', tipologia e caratteristiche dei materiali radioattivi trasportati. I criteri, le procedure e le modalita' per il rilascio dell'autorizzazione sono stabilite nell'allegato XV; con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito l'ISIN, possono essere stabilite modalita' procedurali nel rispetto dei criteri di cui all'allegato XV. Il detentore di rifiuti radioattivi che li conferisce per il trasporto a un vettore e' responsabile:

  • a)della corretta classificazione dei rifiuti radioattivi conferiti al vettore;
  • b)dell'utilizzo di imballaggi adeguati ai rifiuti radioattivi trasportati e del rispetto del limite in quantita' di radioattivita' dei rifiuti radioattivi che l'imballaggio puo' contenere;
  • c)del rispetto del limite della contaminazione sulla superficie esterna del collo;
  • d)della corretta marcatura ed etichettatura dell'imballaggio utilizzato per il trasporto dei rifiuti radioattivi;
  • e)delle certificazioni richieste per il trasporto;
  • f)del corretto confezionamento del collo. Il vettore e' responsabile:
  • a)della verifica della corretta marcatura ed etichettatura dell'imballaggio utilizzato per il trasporto dei rifiuti radioattivi;
  • b)del rispetto delle distanze di sicurezza dall'imballaggio durante le operazioni di trasporto e immagazzinamento durante il transito;
  • c)della verifica delle certificazioni richieste per il trasporto. Fatte salve le disposizioni previste da norme internazionali recepite nell'ordinamento nazionale che per specifiche tipologie di spedizioni stabiliscono tempi diversi di notifica, il detentore, il vettore e il destinatario devono registrarsi e trasmettere al sito istituzionale dell'ISIN le informazioni relative ai rifiuti oggetto della raccolta e del trasporto. Il detentore deve trasmettere al sito istituzionale dell'ISIN le informazioni relative ai rifiuti prima dell'inizio della spedizione. Sono fatte salve le disposizioni previste da norme internazionali recepite nell'ordinamento nazionale che per specifiche tipologie di spedizioni stabiliscono tempi diversi di comunicazione. Entro le ventiquattro ore successive alla conclusione del trasporto, il vettore deve trasmettere al sito istituzionale dell'ISIN le informazioni relative allo scarico e presa in carico da parte di altro vettore o del destinatario dei rifiuti radioattivi. Le modalita' di registrazione e le informazioni da trasmettere al sito istituzionale dell'ISIN sono stabilite nell'allegato XV.

Testo vigente dal 12 agosto 2020

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