Art. 196 — Informazione delle persone che possono intervenire nella organizzazione dei soccorsi. (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 70 e 71; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 132)
Informazione delle persone che possono intervenire nella organizzazione dei soccorsi. (direttiva 2013/59/((Euratom)), articoli 70 e 71; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 132). I soggetti che possono comunque intervenire nella organizzazione dei soccorsi in caso di emergenza devono ricevere un'informazione adeguata e regolarmente aggiornata sui rischi che l'intervento puo' comportare per la loro salute e sulle precauzioni da prendere in un caso simile; tale informazione deve tener conto dei vari casi di emergenza prevedibili. Dette informazioni sono completate con notizie particolareggiate in funzione del caso in concreto verificatosi.
Testo vigente dal 18 gennaio 2023
