Art. 235 — Provvedimenti autorizzativi diversi da quelli di cui al Titolo IX
Coloro che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto sono gia' in possesso di provvedimenti autorizzativi presentano alle amministrazioni procedenti, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, istanza di aggiornamento secondo le norme del presente decreto dei provvedimenti medesimi. Ove i provvedimenti autorizzativi in possesso dei soggetti di cui al comma 1 prevedono il rinnovo, la richiesta di aggiornamento deve essere presentata nei termini previsti per il rinnovo. Le autorita' competenti al rilascio dei provvedimenti autorizzativi aggiornati inviano all'ISIN, secondo le modalita' indicate nei provvedimenti applicativi di cui all'articolo 52, copia di tali provvedimenti. Fino all'emanazione dei provvedimenti di aggiornamento e' consentita la prosecuzione dell'esercizio della pratica, incluso l'allontanamento dei materiali ed effluenti nel rispetto delle modalita', limiti e condizioni stabiliti nel provvedimento autorizzativo rilasciato in precedenza. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2022, N. 203)).
Testo vigente dal 18 gennaio 2023
