Art. 232 — Provvedimenti autorizzativi di cui al Titolo IX del presente decreto (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 147)
I provvedimenti autorizzativi, le approvazioni, i certificati nonche' tutti gli atti gia' emanati per gli impianti di cui al Titolo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, conservano a tutti gli effetti la loro efficacia. I provvedimenti autorizzativi, le approvazioni, i certificati, nonche' tutti gli atti gia' emanati per gli impianti di cui al Titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1964, n. 185, conservano a tutti gli effetti la loro efficacia.
Testo vigente dal 12 agosto 2020
