Art. 195 — Informazione in caso di emergenza. (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 71; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 131)
Informazione in caso di emergenza. (direttiva 2013/59/((Euratom)), articolo 71; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 131). La popolazione effettivamente interessata dall'emergenza viene immediatamente informata sui fatti relativi all'emergenza, sul comportamento da adottare e sui provvedimenti di protezione sanitaria ad essa applicabili nella fattispecie. L'informazione comprende almeno gli elementi riportati nell'allegato XXXIV. Informazioni specifiche sono rivolte, anche in fase di preallarme, a particolari gruppi di popolazione, in relazione alla loro attivita', funzione ed eventuale responsabilita' nei riguardi della collettivita' nonche' al ruolo che eventualmente debbano assumere nella particolare occasione.
Testo vigente dal 18 gennaio 2023
