Art. 133 — Classificazione dei lavoratori e degli ambienti di lavoro ai fini della radioprotezione e della sorveglianza fisica (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 9, 36; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 82)

[1]Classificazione dei lavoratori e degli ambienti di lavoro ai fini della radioprotezione e della sorveglianza fisica (direttiva 2013/59/((Euratom)), articoli 9, 36; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 82).

[2]1. Sono classificati lavoratori esposti i soggetti che, in ragione della attivita' lavorativa svolta per conto del datore di lavoro, sono suscettibili di superare in un anno solare uno o piu' dei seguenti valori:

  • a)1 mSv di dose efficace;
  • b)15 mSv di dose equivalente per il cristallino;
  • c)50 mSv di dose equivalente per la pelle, calcolato in media su 1 cm² qualsiasi di pelle, indipendentemente dalla superficie esposta;
  • d)50 mSv di dose equivalente per le estremita'. 2. Sono considerati lavoratori non esposti i soggetti che, in ragione dell'attivita' lavorativa svolta per conto del datore di lavoro, non siano suscettibili di superare uno qualsiasi dei limiti fissati per gli individui della popolazione di cui all'articolo 146, comma 7. 3. Sono classificati in Categoria A i lavoratori esposti che, sulla base degli accertamenti compiuti dall'esperto di radioprotezione ai sensi del paragrafo 5 dell'allegato XXII sono suscettibili di un'esposizione superiore, in un anno solare, ad uno dei seguenti valori:
  • a)6 mSv di dose efficace;
  • b)15 mSv di dose equivalente per il cristallino;
  • c)150 mSv di dose equivalente per la pelle nonche' per mani, avambracci, piedi e caviglie, con le modalita' di valutazione stabilite al predetto paragrafo. 4. I lavoratori esposti non classificati in Categoria A ai sensi del comma 3 sono classificati in Categoria B. 5. Agli apprendisti ed agli studenti di cui all'articolo 120, comma 1, lettera a) si applicano le modalita' di classificazione stabilite per i lavoratori di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. 6. Sono classificati in categoria A i prestatori di lavoro addetti alle lavorazioni minerarie disciplinate dal Titolo V del presente decreto, salvo esplicita dimostrazione di non necessita' da parte di un esperto di radioprotezione. 7. Ogni area di lavoro in cui, sulla base degli accertamenti e delle valutazioni compiuti dall'esperto di radioprotezione ai sensi ((dei paragrafi 1 e 4)) dell'Allegato XXII, sussiste per i lavoratori in essa operanti il rischio di superamento di uno qualsiasi dei valori di cui al precedente comma 3, e' classificata Zona Controllata. 8. Ogni area di lavoro in cui, sulla base degli accertamenti e delle valutazioni compiuti dall'esperto di radioprotezione ai sensi ((dei paragrafi 1 e 4)) dell'Allegato XXII, sussiste per i lavoratori in essa operanti il rischio di superamento di uno dei limiti di dose fissati per gli individui della popolazione dall'articolo 146 comma 7, ma che non debba essere classificata Zona Controllata ai sensi del comma 7, e' classificata Zona Sorvegliata. 9. Con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, sentito l'ISIN, possono essere stabilite particolari modalita' di esposizione, di sorveglianza fisica e di classificazione in zone degli ambienti di lavoro ai fini della radioprotezione, nel rispetto dei criteri di cui all'allegato XXII. 10. I criteri, le categorie e le modalita' di cui al comma 1 garantiscono comunque, con la massima efficacia, la tutela sanitaria dei lavoratori, degli apprendisti e degli studenti dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

Testo vigente dal 18 gennaio 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 18 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 2021 al 18 gennaio 2023. 6 parole tolte, 74 parole aggiunte in 5 capoversi.

aggiunto: Classificazione dei lavoratori e degli ambienti di lavoro ai fini della radioprotezione e della sorveglianza fisica (direttiva 2013/59/Euratom, articoli 9, 36; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 82).

aggiunto: 1. Sono classificati lavoratori esposti i soggetti che, in ragione della attivita' lavorativa svolta …

aggiunto: c) 50 mSv di dose equivalente per la pelle, calcolato in media su 1 cm² qualsiasi di pelle, indipendentemente dalla superficie esposta;

d) 50 mSv di dose equivalente per le estremita'. aggiunto: 2. Sono considerati lavoratori non esposti i soggetti che, in ragione dell'attivita' lavorativa svolta … dei limiti fissati per gli individui della popolazione di cui all'articolo 146, comma 7. aggiunto: 3. Sono classificati in Categoria A i lavoratori esposti che, sulla base degli accertamenti …

c) 150 mSv di dose equivalente per la pelle nonche' per mani, avambracci, piedi e caviglie, con le modalita' di valutazione stabilite al predetto paragrafo. aggiunto: 4. I lavoratori esposti non classificati in Categoria A ai sensi del comma 3 sono classificati in Categoria B. aggiunto: 5. Agli apprendisti ed agli studenti di cui all'articolo 120, comma 1, lettera a) … classificazione stabilite per i lavoratori di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. aggiunto: 6. Sono classificati in categoria A i prestatori di lavoro addetti alle lavorazioni minerarie … decreto, salvo esplicita dimostrazione di non necessita' da parte di un esperto di radioprotezione. aggiunto: 7. Ogni area di lavoro in cui, sulla base degli accertamenti e delle valutazioni compiuti dall'esperto di radioprotezione ai sensi tolto: del paragrafo 5 aggiunto: dei paragrafi 1 e 4 dell'Allegato XXII, sussiste per i lavoratori in essa operanti il rischio di superamento di uno qualsiasi dei valori di cui al precedente comma 3, e' classificata Zona Controllata. aggiunto: 8. Ogni area di lavoro in cui, sulla base degli accertamenti e delle valutazioni compiuti dall'esperto di radioprotezione ai sensi tolto: del paragrafo 5 aggiunto: dei paragrafi 1 e 4 dell'Allegato XXII, sussiste per i lavoratori in essa operanti il rischio di superamento … debba essere classificata Zona Controllata ai sensi del comma 7, e' classificata Zona Sorvegliata. aggiunto: 9. Con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, … di lavoro ai fini della radioprotezione, nel rispetto dei criteri di cui all'allegato XXIIaggiunto: . 10. I criteri, le categorie e le modalita' di cui al comma 1 garantiscono …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101~art133 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari