L'articolo 2 della legge 22 aprile 2005, n. 69, e' sostituito dal seguente: «Art. 2. (Rispetto dei diritti fondamentali e garanzie costituzionali). - 1. L'esecuzione del mandato di arresto europeo non puo', in alcun caso, comportare una violazione dei principi supremi dell'ordine costituzionale dello Stato o dei diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, dei diritti fondamentali e dei fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea o dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dai Protocolli addizionali alla stessa.».

Testo vigente dal 5 febbraio 2021

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 2, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;10~art2 · fonte del testo