Art. 106 cura italia — Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti

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In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria e' convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2020, N. 183, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 2021, N. 21. Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le societa' per azioni, le societa' in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette societa' possono altresi' prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, del codice civile, senza in ogni caso la necessita' che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Le societa' a responsabilita' limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. Le societa' con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime societa' possono altresi' prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto. Il comma 4 si applica anche alle societa' ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle societa' con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante. Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le societa' cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all'articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, all'art. 135-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 2539, primo comma, del codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le medesime banche, societa' e mutue possono altresi' prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica l'articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine per il conferimento della delega di cui all'art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021. 48 Per le societa' a controllo pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ha luogo nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni. 21

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

21

Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che i termini previsti dal presente articolo sono prorogati al 31 dicembre 2020.

D.L. 23 luglio 2021, n. 105

48

Il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che il termine previsto dal comma 7 del presente articolo e' prorogato fino al 31 dicembre 2021.

Testo in vigore dal 23 luglio 2021 al 31 dicembre 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

15 versioni dal 2020

2020oggi
  1. 31 dicembre 2025 — oggiin vigoreper 10 mesi
  2. 25 febbraio 2025 — 31 dicembre 2025per 10 mesi
  3. 27 marzo 2024 — 25 febbraio 2025per 11 mesi
  4. 29 febbraio 2024 — 27 marzo 2024per 27 giorni
  5. 28 febbraio 2023 — 29 febbraio 2024per un anno
  6. 31 dicembre 2021 — 28 febbraio 2023per un anno
  7. 23 luglio 2021 — 31 dicembre 2021per 5 mesi
  8. 1 aprile 2021 — 23 luglio 2021per 4 mesi
  9. 2 marzo 2021 — 1 aprile 2021per un mese
  10. 31 dicembre 2020 — 2 marzo 2021per 2 mesi
  11. 8 ottobre 2020 — 31 dicembre 2020per 3 mesi
  12. 7 giugno 2020 — 8 ottobre 2020per 4 mesi
  13. 30 aprile 2020 — 7 giugno 2020per un mese
  14. 18 marzo 2020 — 30 aprile 2020per un mese
  15. 17 marzo 2020 — 18 marzo 2020testo originarioper 1 giorno

Che cosa è cambiato dal 23 luglio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 2021 al 23 luglio 2021. .

… pubblica. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni.tolto: ...

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 23 luglio 2021, n. 105

    Il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che il termine previsto dal comma 7 del presente articolo e' prorogato fino al 31 dicembre 2021.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art106 · fonte del testo

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