Art. 126-bis — Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, ((entro tre giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro due giorni)) nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3, o dell'articolo 104, comma 2, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ((...)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47)).((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47)). Per le societa' cooperative la misura del capitale e' determinata dagli statuti anche in deroga all'articolo 135. ((Delle integrazioni all'ordine del giorno e' data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, entro gli otto giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso stesso, ovvero entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione del medesimo avviso prima dell'assemblea nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3, o dell'articolo 104, comma 2.)) 133 ((I soli soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono, altresi', presentare proposte di deliberazione su materie gia' all'ordine del giorno, come eventualmente integrato ai sensi del comma 1, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro sette giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3, o dell'articolo 104, comma 2, ovvero entro il termine del ventesimo giorno precedente la data dell'assemblea in caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 2. Per le societa' cooperative la misura del capitale e' determinata dagli statuti anche in deroga all'articolo 135. Della presentazione di tali proposte)) e' data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie gia' all'ordine del giorno ((, come eventualmente integrato ai sensi del comma 1,)) sono messe a disposizione del pubblico con le modalita' di cui all'articolo 125-ter, comma 1, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. Il termine e' ridotto a sette giorni nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 104, comma 2, ovvero nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3. 133 ((Le richieste di integrazione dell'elenco delle materie da trattare e le proposte di deliberazione su materie gia' all'ordine del giorno sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla societa', fermo quanto previsto dall'articolo 83-quinquies, comma 3, e sono messe a disposizione del pubblico con le modalita' di cui all'articolo 125-ter, comma 1.)) 133 L'integrazione dell'ordine del giorno non e' ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1. I soci che richiedono l'integrazione ai sensi del comma 1 ((e quelli che presentano proposte di deliberazione su materie gia' all'ordine del giorno ai sensi del comma 2)) predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie gia' all'ordine del giorno. ((La relazione e' trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo rispettivamente previsto dai commi 1 e 2.)) L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalita' indicate all'articolo 125-ter, comma 1. 133 Se l'organo di amministrazione, ovvero, in caso di inerzia di questo, il collegio sindacale, o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono all'integrazione dell'ordine del giorno con le nuove materie o proposte presentate ((ai sensi dei commi 1 e 2)), il tribunale, sentiti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto l'integrazione. Il decreto e' pubblicato con le modalita' previste dall'articolo 125-ter, comma 1. 133

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47

133

Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 ha disposto (con l'art. 11, comma 7) che "Le modifiche apportate dal presente decreto agli articoli 125-bis, 125-bis.1, 126-bis, 127, 127-ter, 135-bis, 135-undecies, 135-undecies, 135-duodecies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 si applicano alle assemblee da svolgersi successivamente al 30 settembre 2026. Fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e le previsioni statutarie adottate in conformita' alle stesse".

Testo vigente dal 29 aprile 2026

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 29 aprile 2026

Confronto con la versione in vigore dal 19 dicembre 2012 al 29 aprile 2026. 80 parole tolte, 277 parole aggiunte.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro tolto: dieci aggiunto: tre giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro tolto: cinque aggiunto: due giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3, o dell'articolo 104, comma 2, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti tolto: ovvero presentare proposte di deliberazione su materie gia' all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarita' della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla societa'. Colui al quale spetta il diritto di voto puo' presentare individualmente proposte di deliberazione in assembleaaggiunto: .... PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47.PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47. Per le societa' cooperative la misura del capitale e' determinata dagli statuti anche in deroga all'articolo 135. Delle integrazioni all'ordine del giorno tolto: o della presentazione di ulteriori aggiunto: e' data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, entro gli otto giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso stesso, ovvero entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione del medesimo avviso prima dell'assemblea nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3, o dell'articolo 104, comma 2. I soli soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono, altresi', presentare proposte di deliberazione su materie gia' all'ordine del giorno, aggiunto: come eventualmente integrato ai sensi del comma 1, tolto: e' aggiunto: entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro sette giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3, o dell'articolo 104, comma 2, ovvero entro il termine del ventesimo giorno precedente la data dell'assemblea in caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 2. Per le societa' cooperative la misura del capitale e' determinata dagli statuti anche in deroga all'articolo 135. Della presentazione di tali proposte e' data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno … fissato per l'assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie gia' all'ordine del giornoaggiunto: , come eventualmente integrato ai sensi del comma 1, sono messe a disposizione del pubblico con le modalita' di cui all'articolo 125-ter, … comma 2, ovvero nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3. aggiunto: Le richieste di integrazione dell'elenco delle materie da trattare e le proposte di deliberazione su materie gia' all'ordine del giorno sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla societa', fermo quanto previsto dall'articolo 83-quinquies, comma 3, e sono messe a disposizione del pubblico con le modalita' di cui all'articolo 125-ter, comma 1. L'integrazione dell'ordine del giorno non e' ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea … all'articolo 125-ter, comma 1. I soci che richiedono l'integrazione ai sensi del comma 1 aggiunto: e quelli che presentano proposte di deliberazione su materie gia' all'ordine del giorno ai sensi del comma 2 predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove … all'ordine del giorno. La relazione e' trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo tolto: per la presentazione della richiesta di integrazione aggiunto: rispettivamente previsto dai commi 1 e 2. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie … provvedono all'integrazione dell'ordine del giorno con le nuove materie o proposte presentate ai sensi tolto: del comma 1 aggiunto: dei commi 1 e 2, il tribunale, sentiti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ove …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47

    Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 ha disposto (con l'art. 11, comma 7) che "Le modifiche apportate dal presente decreto agli articoli 125-bis, 125-bis.1, 126-bis, 127, 127-ter, 135-bis, 135-undecies, 135-undecies, 135-duodecies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 si applicano alle assemblee da svolgersi successivamente al 30 settembre 2026. Fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e le previsioni statutarie adottate in conformita' alle stesse".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art126bis · fonte del testo

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