Corte costituzionale

Sentenza n. 99/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1970 · relatore Giuseppe Chiarelli

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1304 del

codice della navigazione e degli artt. 1 e 2 del R.D.L. 6 febbraio

1936, n. 337 (norme per la risoluzione del rapporto di lavoro marittimo

a tempo indeterminato), promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1968

dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra Di Carlo

Renato e la Società italiana radio marittima (SIRM), iscritta al n.

237 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 329 del 28 dicembre 1968.

Visti gli atti di costituzione di Di Carlo Renato e della SIRM;

udito nell'udienza pubblica del 20 maggio 1970 il Giudice relatore

Giuseppe Chiarelli;

uditi l'avv. Benedetto Bussi per il Di Carlo, e l'avv. Filippo

Biamonti, per la SIRM.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Renato Di Carlo, con citazione 11 aprile 1962, premesso di aver

prestato servizio come ufficiale marconista alle dipendenze della

Società Italiana Radio Marittima (SIRM) dal 1927 al 1962, conveniva in

giudizio la società davanti al tribunale di Roma per il pagamento

delle differenze di liquidazione che assumeva gli fossero dovute. In

merito alla indennità di anzianità fondava la domanda sulla legge 18

dicembre 1960, n. 1561, contenente norme relative alla detta indennità

spettante agli impiegati privati.

La SIRM, costituitasi in giudizio, eccepiva sul punto che le

indennità di anzianità e di preavviso erano state legittimamente

computate in aderenza al contratto collettivo nazionale 29 ottobre

1959, non essendo nella specie applicabile la detta legge n. 1561 del

1960 (modificativa dell'art. 10 della legge sull'impiego privato del

1924), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1304 del codice della

navigazione e dell'art. 1 del R.D.L. 6 febbraio 1936, n. 337.

Il tribunale respingeva la domanda e, in seguito al gravame

proposto dal Di Carlo, la Corte di appello di Roma, sez. mag. lav.,

ritenuto che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti avesse la

natura di contratto di arruolamento e non di impiego privato, e che

pertanto non fosse ad esso applicabile la legge n. 1561 del 1960,

rigettava l'appello.

Il Di Carlo ricorreva in Cassazione, deducendo tra l'altro

l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto legge 6

febbraio 1936, n. 337, e dell'art. 1304 del codice della navigazione,

in riferimento agli artt. 3, 35, 36 e 39 della Costituzione.

La Corte di cassazione, con ordinanza 3 maggio 1968, ha ritenuto

non manifestamente infondata la questione solo in riferimento all'art.

39 della Costituzione, osservando che gli artt. 1 e 2 D.L. n. 337 del

1936, sia che il contenuto di essi venga riferito ai contratti

collettivi corporativi o a quelli post - corporativi, "verrebbero ad

escludere la potestà del legislatore di regolare la materia delle

indennità di anzianità spettanti ai prestatori d'opera nel contratto

di arruolamento, con ciò affermandosi la esistenza di una riserva

normativa o contrattuale in favore dei sindacati, che non può

ritenersi contenuta nell'art. 39 della Costituzione".

Si è costituito nel presente giudizio il Di Carlo, rappresentato e

difeso dall'avv. Benedetto Bussi, con deduzioni depositate l'11 gennaio

1969. Anche in esse si sostiene che gli artt. 1304 del codice della

navigazione e 1 e 2 del predetto D.L., escludendo il potere del

legislatore di regolare uno degli aspetti fondamentali, dal punto di

vista sociale ed economico, del rapporto di lavoro del personale

arruolato, creano una riserva normativa e contrattuale a favore dei

sindacati, in contrasto con l'art. 39 della Costituzione.

Si è anche costituita la SIRM, rappresentata e difesa dagli

avvocati Enrico e Filippo Biamonti, con deduzioni depositate il 14

gennaio 1969. Ivi si afferma che le disposizioni impugnate hanno

perseguito unicamente la finalità di svincolare i rapporti di lavoro

marittimo dalla legge sull'impiego privato, per riconoscere alle

categorie di lavoratori interessate un trattamento speciale, dettato

dalla peculiarità del rapporto. Le dette disposizioni non hanno però

costituito una riserva di regolamento collettivo, non precludendo al

legislatore la emanazione di successive norme inderogabili,

modificative della attuale disciplina; ma tale eventualità non si è

verificata con la legge n. 1561 del 1960, che prevede in modo esplicito

una modifica soltanto della legge sull'impiego privato.

Le difese di entrambe le parti hanno successivamente presentato

memorie illustrative. In quella della SIRM si osserva tra l'altro che

la questione di legittimità costituzionale sarebbe infondata anche

rispetto agli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione, in riferimento ai

quali era stata pure prospettata dalla difesa del Di Carlo.

Nella discussione orale sono stati sviluppati gli argomenti

rispettivamente dedotti. Considerato in diritto :

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 1304 del

codice della navigazione e degli artt. 1 e 2 del decreto legge 6

febbraio 1936, n. 337, è stata proposta, dall'ordinanza di rimessione

a questa Corte, con riferimento all'art. 39 della Costituzione e in

tali termini va decisa.

Ritiene la Corte che nelle norme impugnate non possa ravvisarsi una

riserva normativa a favore della contrattazione collettiva.

L'art. 1 del predetto decreto legge, richiamato nell'art. 1304 del

codice della navigazione, si limita a escludere l'applicabilità della

legge sull'impiego privato al contratto di lavoro marittimo. Ma l'aver

sottratto tale rapporto, in considerazione dei suoi peculiari

caratteri, alla sfera di applicazione di detta legge non implica,

ovviamente, rinuncia del legislatore a regolare la materia, e non

costituisce pertanto impedimento a una disciplina legislativa di esso,

che è stata compresa, successivamente al decreto del 1936, nello

stesso codice della navigazione.

Un simile impedimento non risulta neanche, per quanto riguarda

l'indennità di anzianità e il preavviso di licenziamento, dal

collegamento dell'art. 1 con l'art. 2 del D.L. n. 337 del 1936. La

disposizione contenuta in quest'ultimo articolo rimanda ai contratti

collettivi la determinazione della misura dell'indennità e del termine

di preavviso, nonché delle relative norme e modalità. Con tale

richiamo il legislatore non ha attribuito agli organi della

contrattazione collettiva (sindacati) un potere normativo sottratto a

ogni proprio successivo intervento. Il riferimento alla contrattazione

collettiva, che dovrà sempre operare nei limiti delle norme di legge

relative ai predetti istituti (v. artt. 351 - 362 cod. nav.) non

costituisce pertanto una riserva normativa a favore dei sindacati, allo

stesso modo che non costituisce riserva il riferimento ai contratti

collettivi di cui agli artt. 2118 e 2120 del codice civile.

Nel caso in esame, il legislatore, col richiamo alla disciplina

collettiva, come col richiamo, contenuto nello stesso art. 2, ai

regolamenti organici delle società sovvenzionate e ai contratti

soggetti ad approvazione ministeriale, non si è spogliato del potere

di disciplinare direttamente la materia; né dall'aver escluso

l'applicabilità al rapporto della legge sull'impiego privato derivava

alcun limite all'intervento dello stesso legislatore, il quale avrebbe

sempre potuto disporre, secondo le sue discrezionali vatutazioni, un

adeguamento dell'indennità di anzianità alla misura stabilita con le

modifiche apportate alla legge sull'impiego privato con la successiva

legge 18 dicembre 1960, n. 1561, per se stessa non applicabile al

rapporto di lavoro marittimo.

In fatto un adeguamento è avvenuto con successivi contratti

collettivi. Se, nel caso di specie, di tale adeguamento non possa

giovarsi il lavoratore è questione non rapportabile al denunziato

vizio di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 39 della

Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1 e 2 del R.D.L. 6 febbraio 1936, n. 337 (Norme per la

risoluzione del rapporto di lavoro marittimo a tempo indeterminato) e

dell'art. 1304 del codice della navigazione, sollevata con l'ordinanza

di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 39 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:99 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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