Art. 1304 c.nav. — Norme applicabili al personale arruolato
Nei confronti del personale arruolato su navi rimane in vigore l'articolo 1 del R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 337.
Testo vigente dal 18 aprile 1942
Nei confronti del personale arruolato su navi rimane in vigore l'articolo 1 del R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 337.
Testo vigente dal 18 aprile 1942
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del R.D.L. 6 febbraio 1936, n. 337 (Norme per la risoluzione del rapporto di lavoro marittimo a tempo indeterminato) e dell'art. 1304 del codice della navigazione, in riferimento all'art. 39 della Costituzione. L'art. 1 del decreto legge richiamato nell'art. 1304 del codice della navigazione, si limita a escludere l'applicabilità della legge sull'impiego privato al contratto di lavoro marittimo. Ma l'aver sottratto tale rapporto, in considerazione dei suoi peculiari caratteri, alla sfera di applicazione di detta legge non implica, ovviamente, rinuncia del legislatore a regolare la materia, e non costituisce pertanto impedimento a una disciplina legislativa di esso, che è stata compresa, successivamente al decreto del 1936, nello stesso codice della navigazione. Un simile impedimento non risulta neanche, per quanto riguarda l'indennità di anzianità e il preavviso di licenziamento, dal collegamento dell'art. 1 con l'art. 2 del D.L. n. 337 dal 1936 che rimanda ai contratti collettivi la determinazione della misura dell'indennità e del termine di preavviso, nonché delle relative norme e modalità. Con tale richiamo il legislatore non ha attribuito agli organi della contrattazione collettiva (sindacati) un potere normativo sottratto a ogni proprio successivo intervento. Il riferimento alla contrattazione collettiva, che dovrà sempre operare nei limiti delle norme di legge relative ai predetti istituti (v. artt. 351-362 cod. nav.), non costituisce pertanto una riserva normativa a favore dei sindacati, allo stesso modo che non costituisce riserva il riferimento ai contratti collettivi di cui agli articoli 2118 e 2120 del codice civile.
Art. 1304 c.nav. · Art. 39 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1304 · fonte del testo
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