Corte costituzionale

Sentenza n. 98/1982

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/05/1982 · relatore Michele Rossano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 630, comma

secondo, del codice di procedura penale (procedimento per gli incidenti

di esecuzione) promosso con ordinanza emessa il 28 ottobre 1975 dal

Tribunale di Ferrara nel procedimento penale a carico di Cappelletti

Alberto, iscritta al n. 142 del registro ordinanze 1976 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 31 marzo 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 1982 il Giudice relatore

Michele Rossano;

udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con atto 9 giugno 1973 il Procuratore della Repubblica presso il

Tribunale di Ferrara chiese allo stesso Tribunale di revocare i

benefici dei condoni delle pene di anni 2 di reclusione e L. 200.000 di

multa e anni 1 di reclusione, concessi a norma dei decreti del

Presidente della Repubblica 4 giugno 1966, n. 332 e 22 maggio 1970, n.

283 - a Cappelletti Alberto, condannato per i delitti di furto

pluriaggravato, ricettazione, oltraggio a pubblico ufficiale. A

fondamento della richiesta addusse che il Cappelletti aveva perso il

diritto a quei benefici perché era stato condannato con sentenza

irrevocabile 18 maggio 1971 del Tribunale di Ferrara alle pene di anni

2 di reclusione e lire 60.000 di multa per il delitto di furto

pluriaggravato e di lire 12.000 di ammenda per contravvenzione al testo

unico delle leggi di pubblica sicurezza, reati commessi il 21 marzo

1971.

Il Cappelletti, allora detenuto nelle carceri giudiziarie di

Ferrara, non comparve davanti al Tribunale di Ferrara l'11 luglio 1973

per assoluta impossibilità determinata da malattia. Per lo stesso

motivo, addotto dal difensore di fiducia del Cappelletti, non più

detenuto, la data fissata per la decisione sull'incidente di esecuzione

fu rinviata più volte.

Il medesimo difensore del Cappelletti nella camera di consiglio 22

ottobre 1975 presentò memoria, con la quale sollevò la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 630 cod. proc. pen. in

riferimento agli artt. 13 e 24 della Costituzione.

Il Tribunale di Ferrara, con ordinanza 28 ottobre 1975, ritenne

rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 630 cod. proc. pen.

e particolarmente del comma secondo dello stesso articolo - "nella

parte in cui non prevede la necessità del rinvio della trattazione

dell'incidente di esecuzione e di tutti gli incidenti equiparati in

caso di legittimo impedimento dell'interessato che abbia fatto domanda

di comparire e di essere sentito personalmente" - in riferimento

all'art. "24, comma primo, della Costituzione".

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del

31 marzo 1976.

Nel giudizio davanti a questa Corte non si è costituita la parte

privata.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto

depositato il 10 marzo 1976, chiedendo che la questione di legittimità

costituzionale sia dichiarata non fondata. Considerato in diritto :

1. - Il Tribunale di Ferrara ha sollevato, in riferimento all'art.

24, comma primo, della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 630, comma secondo, cod.proc. pen. "nella

parte in cui non prevede la necessità del rinvio della trattazione

dell'incidente di esecuzione e di tutti gli incidenti equiparati in

caso di legittimo impedimento dell'interessato che abbia fatto domanda

di comparire e di essere sentito personalmente". Il Tribunale ha

premesso che Cappelletti Alberto, quale condannato interessato a

comparire, aveva addotto, a mezzo dei difensori, il proprio legittimo

impedimento ad essere presente alla trattazione dell'incidente di

esecuzione perché era degente in ospedale, come risultava dai

certificati esibiti. Ha richiamato la sentenza 6 maggio 1970, n. 69,

con la quale questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale

dell'art. 630, comma primo, cod. proc. pen. "nella parte in cui non

prevede che all'interessato nel procedimento per incidenti di

esecuzione, anche se non ammesso al gratuito patrocinio, sia nominato

d'ufficio un difensore, ove egli non provveda a nominarne uno di

fiducia" nonché "nella parte in cui non prevede che l'avviso del

giorno della deliberazione sull'incidente vada notificato anche al

difensore dell'interessato". Ha rilevato che l'art. 630, comma secondo,

cod. proc. pen. stabilisce che i privati, i quali ne fanno domanda, se

competono, devono essere sentiti personalmente o a mezzo del difensore

e che il successivo comma terzo stabilisce che l'inosservanza delle

disposizioni precedenti è causa di nullità. Ha considerato che tale

disciplina non si concilia con la prevalente giurisprudenza, secondo la

quale, in caso di impedimento assoluto dell'interessato, imputato -

condannato, a comparire, è rimesso al potere discrezionale del giudice

il rinvio della trattazione dell'incidente di esecuzione. Ha concluso

affermando che nella fattispecie ricorre l'equiparazione del condannato

all'imputato - già ritenuta da questa Corte - perché si tratta di

revoca di condoni e, quindi, di materia strettamente penale, compresa

nell'area dell'art. 24, comma primo, della Costituzione.

2. - Questa Corte rileva, preliminarmente, che lo specifico

riferimento del Tribunale di Ferrara al comma primo dell'art. 24 della

Costituzione è erroneo perché la questione riguarda non la tutela di

un diritto o interesse legittimo, ma la difesa, che il comma secondo

dello stesso art. 24 garantisce come diritto inviolabile in ogni stato

e grado del procedimento. Tuttavia la questione di legittimità

costituzionale non può essere dichiarata inammissibile poiché dal

contenuto dell'ordinanza di rinvio risulta chiaramente che essa

riguarda il comma secondo del detto art. 24 (cfr. sentenze di questa

Corte n. 63 del 1961; n. 40 del 1964; n. 24 del 1965; n. 153 del 1969;

n. 220 del 1974; n. 98 del 1976; n. 131 del 1977).

3. - La questione di legittimità costituzionale dell'art.

630, comma secondo, cod. proc. pen. - considerata proposta in

riferimento al comma secondo dell'art. 24 della Costituzione è

fondata.

Il procedimento per incidente di esecuzione in materia penale ha

carattere sicuramente giurisdizionale; quindi, pur svolgendosi con

forme semplici e presentando caratteristiche notevolmente diverse da

quelle del giudizio di cognizione, deve attuarsi con il rispetto delle

garanzie fondamentali previste per tale giudizio sia per quanto

concerne la presenza dell'interessato, imputato o condannato, sia per

quanto concerne l'assistenza del difensore.

Le norme di cui agli artt. 630 e 631 cod. proc. pen. sono dirette

ad assicurare le esigenze proprie della difesa.

Invero il primo di tali articoli, nei commi primo e secondo,

considera normale l'intervento diretto delle parti, riconoscendo così

la funzione eminentemente difensiva dell'audizione personale

dell'interessato da parte del giudice dell'esecuzione, ed assicura un

contraddittorio perché: impone la comunicazione del giorno stabilito

per la trattazione dell'incidente al Pubblico Ministero ed a tutti gli

interessati almeno cinque giorni prima; attribuisce ai privati, che ne

hanno fatto domanda, il diritto di intervenire ed essere uditi,

personalmente o a mezzo dei difensori, in camera di consiglio e di

presentare memorie direttamente o a mezzo dei difensori. il comma terzo

dello stesso articolo prescrive che l'inosservanza delle disposizioni

precedenti è causa di nullità.

Questa Corte proprio con riferimento al procedimento per incidente

di esecuzione, con la sentenza n. 69 del 1970, ha ampliato le garanzie

previste dal citato art. 630 cod. proc. pen. affermando che il diritto

di difesa non solo comprende in sé la facoltà del cittadino di

difendersi personalmente, ma comporta anche l'obbligo per lo Stato di

provvedere d'ufficio alla nomina di un difensore, ove a questo non

abbia provveduto lo stesso interessato, nomina non contemplata dal

suddetto articolo. E, con riferimento al processo di cognizione, ha

precisato, con la sentenza n. 125 del 1919, che la possibilità di una

piena difesa personale è riconosciuta all'imputato in tutto il corso

del dibattimento ed a conclusione di esso. Infine, con la sentenza n. 9

del 1982 ha rilevato che la presenza dell'imputato al dibattimento e la

libertà ed autonomia di ogni su ascelta in proposito sono

insostituibili e che l'esclusione aprioristica dell'imputato dal

prosieguo del dibattimento contro la sua volontà, in ragione della

impossibilità assoluta in cui egli si trova, per legittimo

impedimento, di presenziare ad una udienza determinata, comporta una

compressione del diritto di difesa che non può ritenersi giustificata

dall'esigenza che il processo - al fine di garantire un'ordinata

amministrazione della giustizia - possa progredire verso la decisione

finale e se ne impedisca l'indefinito protrarsi. Deve ritenersi

egualmente priva di giustificazione la mancata previsione del rinvio

obbligatorio della trattazione dell'incidente di esecuzione nella

ipotesi di legittimo impedimento a comparire dell'imputato o

condannato, che ne abbia fatto domanda.

Invero la possibilità di contraddittorio attraverso la presenza

delle parti interessate, garantita dal menzionato art. 630 cod. proc.

pen., comporta la necessaria conseguenza che deve tenersi conto di

quelle situazioni che rendono impossibile tale presenza, senza,

tuttavia, fare richiamo alle disposizioni sulla contumacia, istituto

disciplinato in base a situazioni ed esigenze tipiche del processo di

cognizione. Ne deriva che l'imputato o il condannato, che ha diritto ad

essere udito personalmente a seguito di sua domanda, può provare che

l'assenza è dovuta all'assoluta impossibilità a comparire per

legittimo impedimento, e il giudice dell'esecuzione, riconosciuta la

sussistenza dell'impedimento, deve sospendere o rinviare il

procedimento. Solo in tal modo si consente l'esplicazione efficace del

diritto di autodifesa da parte dell'imputato o condannato, che deve

avere la possibilità di rappresentare le proprie ragioni direttamente

al giudice dell'esecuzione, al quale spetta di decidere questioni la

cui soluzione determina immediate, gravi conseguenze sulla sua libertà

personale, come nel caso di specie, in cui l'accoglimento della

richiesta del Pubblico Ministero comporterebbe l'espiazione della pena

di complessivi tre anni di reclusione.

La non indispensabilità della presenza dell'interessato troverebbe

giustificazione, seconda la dottrina e la giurisprudenza prevalenti,

nell'oggetto degli incidenti di esecuzione, nei quali si esaminerebbero

ordinariamente questioni di solo diritto e sarebbe escluso

l'accertamento inerente a questioni di fatto, che solo potrebbe

richiedere l'intervento personale dell'interessato, imputato o

condannato.

Al riguardo si osserva che, come ha precisato autorevole dottrina,

sussistono varie ipotesi di incidenti di esecuzione nei quali sono

prese in esame questioni di fatto. Si indicano le ipotesi previste

dagli artt. 590, 601, 655 cod. proc. pen.: revoca della sospensione

condizionale della pena o della libertà condizionale per trasgressione

degli obblighi imposti dagli articoli 165 e 177 cod. pen.; accertamento

delle prove effettive e costanti di buona condotta richieste per la

riabilitazione. In tali ipotesi la decisione del giudice

dell'esecuzione dipende dall'accertamento di questioni di fatto

concernenti la condotta dell'interessato e, quindi, si impone la

diretta audizione del medesimo affinché il giudice stesso possa

formarsi il convincimento nel modo più diretto e completo.

La previsione del rinvio obbligatorio della trattazione

dell'incidente di esecuzione, nella ipotesi di legittimo impedimento di

chi abbia fatto domanda di comparire e di essere sentito personalmente,

deve essere ristretta all'imputato o al condannato, dato che non

sussiste la esigenza di garantire l'esercizio del diritto di autodifesa

anche a tutti gli altri interessati cui fa riferimento lo stesso

articolo. In questi limiti va dichiarata l'illegittimità

costituzionale dell'art. 630, comma secondo, cod. proc. pen., in

riferimento all 'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 630, comma

secondo, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede il rinvio della

trattazione dell'incidente di esecuzione, ove l'imputato o il

condannato, che abbia fatto domanda di essere udito personalmente, non

compaia per legittimo impedimento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE

ROSSANOANTONINO DE STEFANO -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

VIRGILIOANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:98 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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