La revoca o la modifica di cui all'articolo precedente puo' aver luogo quando:

  • a)vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti;
  • b)vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo del riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennita' o nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l'ammontare della pensione, assegno o indennita';
  • c)siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo la emissione del provvedimento;
  • d)il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi.

Testo vigente dal 9 maggio 1974

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 148/2017

    Questione inammissibile
    23 giugno 2017

    Non è implausibile la motivazione offerta dal rimettente in ordine alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge n. 315 del 1967 e degli artt. 204 e 205 del d.P.R. n. 1092 del 1973, in quanto - alla stregua delle circostanze, in fatto e in diritto, come rappresentate nelle ordinanze di rimessione - l'accoglimento della questione porterebbe a ritenere legittimi i provvedimenti rideterminativi del trattamento di quiescenza contestati nei giudizi a quibus e a valutare la ripetibilità a titolo di indebito pensionistico delle maggiori somme corrisposte medio tempore.

    Art. 26 Miglioramenti al trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro · Art. 204 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 205 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 208/2014

    Questione infondata
    16 luglio 2014

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, 38, secondo comma, e 97 Cost., nella parte in cui non consente la revoca o la modifica del provvedimento definitivo di liquidazione del trattamento pensionistico anche nel caso di errore di diritto. Infatti, sussiste una sostanziale eterogeneità tra le ipotesi di errore di fatto e di calcolo, utilizzate impropriamente quale tertia comparationis , e l'ipotesi di errore di diritto, la cui percezione non gode della medesima immediatezza dei primi. Inoltre, l'esigenza di correggere l'errore di diritto è già sufficientemente garantita nella fase interinale del procedimento di liquidazione del trattamento pensionistico. Il correlativo interesse al rispetto della legittimità dell'azione amministrativa viene, invece, ragionevolmente sacrificato ai contrapposti valori di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento in sede di liquidazione definitiva, dovendosi privilegiare l'interesse del pensionato alla stabilità del vitalizio percepito. Il legislatore ha così esercitato non irragionevolmente il proprio potere di scelta nel regolare la dialettica di interessi parimenti meritevoli di protezione. - Circa il diritto vivente, del quale si deve accertare la compatibilità con i parametri costituzionali invocati, v. la citata sentenza n. 338/2011. - Sul principio di uguaglianza, v. le citate sentenza nn. 108/2006 e 340/2004. - Sulla relazione tra il principio di uguaglianza e le disposizioni costituzionale operanti nel settore in cui il menzionato principio è invocato, v. la citata sentenza n. 91/1984. - Sulla violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, v. le citate sentenze nn. 243/2005, 63/1995, 306/1995 e 250/1993 e le citate ordinanze nn. 100/2013 e 47/2013. - Sull'esercizio del potere di scelta del legislatore nel regolare la dialettica di interessi parimenti meritevoli di protezione, v. le citate sentenze nn. 257/2010 e 34/1999, nonché la citata ordinanza n. 105/2010. - Sulla natura del diritto alla pensione, v. la citata sentenza n. 116/2013. - Sul trattamento pensionistico, quale retribuzione differita, da bilanciare - secondo la discrezionalità del legislatore - anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili e ai mezzi necessari per far fronte agli impegni di spesa, v. le citate sentenza nn. 116/2013 e 441/1993, nonché le citate ordinanze nn. 202/2006 e 531/2002.

    Art. 204 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art204 · fonte del testo

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