La revoca e la modifica sono effettuate d'ufficio o a domanda dell'interessato. Nei casi previsti nelle lettere a) e b) dell'art. 204 il provvedimento e' revocato o modificato d'ufficio non oltre il termine di tre anni dalla data di registrazione del provvedimento stesso; nei casi di cui alle lettere c) e d) di detto articolo il termine e' di sessanta giorni dal rinvenimento dei documenti nuovi o dalla notizia della riconosciuta o dichiarata falsita' dei documenti. La domanda dell'interessato deve essere presentata, a pena di decadenza, entro i termini stabiliti dal comma precedente; nei casi previsti nelle lettere a) e b) dell'art. 204 il termine decorre dalla data in cui il provvedimento e' stato comunicato all'interessato.

Testo vigente dal 9 maggio 1974

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 148/2017

    Questione inammissibile
    23 giugno 2017

    Non è implausibile la motivazione offerta dal rimettente in ordine alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge n. 315 del 1967 e degli artt. 204 e 205 del d.P.R. n. 1092 del 1973, in quanto - alla stregua delle circostanze, in fatto e in diritto, come rappresentate nelle ordinanze di rimessione - l'accoglimento della questione porterebbe a ritenere legittimi i provvedimenti rideterminativi del trattamento di quiescenza contestati nei giudizi a quibus e a valutare la ripetibilità a titolo di indebito pensionistico delle maggiori somme corrisposte medio tempore.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 26 Miglioramenti al trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro · Art. 204 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 895/1988

    Questione infondata
    26 luglio 1988

    La sostanziale differenza esistente fra la pensione ordinaria e la pensione di guerra, avente finalità risarcitorie, giustifica eventuali diversità delle rispettive discipline sostanziali. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 205 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in relazione agli artt. 81 e 114 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, denunziato - in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto il profilo che per le pensioni ordinarie non è previsto il potere-dovere della Corte dei conti di segnalare all'amministrazione i possibili casi di revoca della pensione privilegiata ed è fissato il termine di tre anni per l'eliminazione, da parte dell'amministrazione stessa, degli atti viziati da errore di fatto o assimilabile, mentre per le pensioni di guerra è stabilita l'autotutela dell'amministrazione senza limiti temporali). - v. S.nn. 46/1979, 97, 55/1980.

    Art. 3 cost. · Art. 205 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 81 Testo unico pensioni di guerra · Art. 114 Testo unico pensioni di guerra

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art205 · fonte del testo

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