Corte costituzionale

Sentenza n. 9/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/02/1973 · relatore Luigi Oggioni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 29

novembre 1971, n. 1097 (norme per la tutela delle bellezze naturali ed

ambientali e per le attività estrattive nel territorio dei Colli

Euganei), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 aprile 1972 dal pretore di Este nel

procedimento penale a carico di Lorenzin Mario, iscritta al n. 194 del

registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 165 del 28 giugno 1972;

2) ordinanza emessa il 15 maggio 1972 dal pretore di Monselice nel

procedimento penale a carico di Fiocco Leonzio, iscritta al n. 218 del

registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 180 del 12 luglio 1972.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri e di costituzione di Lorenzin Mario e di Fiocco Leonzio,

nonché del Ministero della pubblica istruzione e del Consorzio per la

valorizzazione dei Colli Euganei, parti civili nel procedimento penale

a carico di Fiocco Leonzio;

udito nell'udienza pubblica del 10 gennaio 1973 il Giudice relatore

Luigi Oggioni;

uditi gli Avvocati Antonio Scieri, Girolamo Bellavista e Aldo

Sandulli, per Lorenzin e Fiocco, gli avvocati Giorgio Berti, Leopoldo

Mazzarolli e Guido Viola, per il Consorzio per la valorizzazione dei

Colli Euganei, ed il vice avvocato generale dello Stato Raffaello

Bronzini, per il Presidente del Consiglio dei ministri e per il

Ministero della pubblica istruzione.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il pretore di Este, con ordinanza del 26 aprile 1972 emessa nel

procedimento penale a carico di Lorenzin Mario, imputato di

contravvenzione agli artt. 2 e 4 della legge 29 novembre 1971, n. 1097

(concernente la tutela delle bellezze naturali ed ambientali dei Colli

Euganei), per avere continuato la propria attività estrattiva nella

Cava di Baone, nonostante il divieto disposto dal citato art. 2 della

legge n. 1097, ha sollevato, sotto vari profili, questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e del complesso di

tutta la legge predetta.

Nell'ordinanza il pretore rileva anzitutto che, avendo l'articolo 2

della legge in esame vietato, a decorrere dal 31 marzo 1972, la

continuazione di ogni attività delle cave di materiale di riporto e di

materiale trachitico, liparitico e calcareo e pietrisco basaltico

trachitico, lifacitico e calcareo, avrebbe violato l'art. 42, terzo

comma, della Costituzione, perché avrebbe privato i proprietari del

loro diritto sulle cave, dando luogo ad una vera e propria

espropriazione senza prevedere alcun indennizzo.

Risulterebbero anche violati gli artt. 3 e 41 della Costituzione,

poiché l'imprenditore, a suo tempo autorizzato a coltivare la cava, si

vedrebbe colpito da una legge particolare nel legittimo affidamento

sulla continuazione ditale attività economica.

Altra violazione dell'art. 3 dovrebbe rilevarsi nel divieto imposto

nell'ambito dei soli Colli Euganei, che sarebbe discriminatorio sia nei

confronti di altre località dove l'esercizio delle cave produrrebbe

eguali effetti negativi sul paesaggio sia nell'ambito dei Colli stessi,

a danno dei proprietari delle cave vietate, rispetto a quelli delle

cave per cui è invece autorizzata la coltivazione dell'attività

estrattiva.

Inoltre, pur dovendosi ammettere che nelle Regioni a Statuto

ordinario, come è appunto il Veneto, la tutela del paesaggio

appartiene allo Stato, e, pur dando atto che la ragione ispiratrice

della legge in esame è appunto la tutela delle bellezze naturali

minacciate dalla prosecuzione indiscriminata dello sfruttamento delle

cave esistenti nella zona, resterebbe pur sempre il fatto che la legge

avrebbe disposto in materia di "cave e torbiere" che, a norma dell'art.

117 della Costituzione, sarebbe viceversa di competenza esclusiva della

Regione.

Ed anche se volesse osservarsi che, al momento dell'entrata in

vigore della legge, i poteri legislativi in materia non erano stati

ancora trasferiti alla Regione, ciò avrebbe, se mai, autorizzato

l'emanazione da parte dello Stato di norme aventi efficacia solo

transitoria, e non già definitiva, come quelle in esame, la quale

natura non sarebbe certo smentita dal terzo comma dell'art. 3, che fa

salva "per tutta la materia afferente alle cave, la competenza della

Regione ad emanare norme legislative" e, così disponendo, si porrebbe,

oltre tutto, in contrasto con il restante contenuto normativo della

legge medesima.

Infine, la legge nel suo complesso sarebbe in contrasto con gli

artt. 1, 4 e 35 Cost. perché, omettendo di provvedere alla creazione

di nuovi posti di lavoro per i lavoratori privati della loro

occupazione per effetto della entrata in vigore delle disposizioni

restrittive in esame, avrebbe violato i principi fondamentali di tutela

del lavoro, nonché il diritto al lavoro riconosciuto a tutti i

cittadini espressamente dall'art. 4 della Costituzione.

L'ordinanza, debitamente notificata e comunicata, è stata

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 28 giugno 1972.

Davanti alla Corte si è costituito il Lorenzin, rappresentato e

difeso dagli avvocati prof. Girolamo Bellavista, prof. Aldo Sandulli e

Antonio Scieri che, con deduzioni tempestivamente depositate, hanno

fatto proprie le censure di illegittimità formulate nell'ordinanza di

rinvio.

Si è inoltre costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso come per legge dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha depositato nei termini le proprie deduzioni difensive.

L'Avvocatura osserva preliminarmente che la questione concernente

la pretesa violazione dell'art. 117 Cost. sarebbe improponibile

perché si risolverebbe in un conflitto di attribuzioni che, come tale,

avrebbe potuto essere sollevato nella specie soltanto dalla Regione.

L'art. 117 e l'art. 133 Cost. porrebbero, comunque, una riserva di

legge regionale destinata a divenire operante solo previo trasferimento

alla Regione di poteri legislativi in discorso, ciò che nella specie

non sarebbe ancora avvenuto al momento della emanazione della legge

impugnata.

In ogni caso, secondo l'Avvocatura, la competenza legislativa della

Regione troverebbe un limite negli interessi nazionali, la cui tutela

spetterebbe allo Stato, che avrebbe anche il compito di provvedere al

coordinamento con essi di quelli particolari.

Secondo l'Avvocatura, poi, la questione sollevata in relazione

all'art. 42, terzo comma, Cost. sarebbe irrilevante giacché

dall'eventuale accoglimento della censura potrebbe derivare soltanto

l'illegittimità della mancata previsione di un indennizzo a favore dei

proprietari delle cave, ma non già l'illegittimità del divieto di

prosecuzione dell'attività estrattiva, fondato su un potere di

espropriazione che non potrebbe venire in discussione nella specie,

mentre il reato ascritto all'imputato consisterebbe appunto nella

violazione del detto divieto.

La questione sarebbe d'altra parte infondata nel merito, poiché la

limitazione imposta sarebbe espressione di una disciplina concernente

una categoria generale di beni il cui godimento verrebbe' assoggettato

ad un determinato regime in relazione alla tutela di un interesse

pubblico come quello della conservazione delle bellezze naturali, ed in

casi del genere la giurisprudenza della Corte avrebbe escluso

l'illegittimità della mancata previsione dell'indennizzo. Né la

limitazione territoriale dell'oggetto della legge impugnata potrebbe

condurre a diverse conclusioni, nulla togliendo tale circostanza alla

generalità della previsione legislativa, che si concreta nella sua

applicazione a tutte le situazioni del genere considerato. E ciò senza

dire che, trattandosi, nella specie, di beni da qualificarsi come

bellezze naturali, essi avrebbero in sé una intrinseca rilevanza

pubblica cui sarebbe coessenziale una originaria limitazione della

facoltà di godimento, soltanto evidenziata dalla legge impugnata, la

quale pertanto non integrerebbe la compressione di un precedente

diritto soggettivo pieno. Onde, nella specie, conformemente alla

giurisprudenza di questa Corte, si verserebbe in materia del tutto

estranea alla espropriazione per pubblico interesse.

Il richiamo all'art. 41 Cost. sarebbe poi manifestamente erroneo,

non tenendo conto che la garanzia della iniziativa economica privata è

apprestata da tale norma indipendentemente dall'eventuale affidamento

del privato e solo contro quelle limitazioni che non siano giustificate

da considerazioni di tutela della utilità sociale. In quest'ultima

nozione non potrebbe non rientrare la tutela delle bellezze naturali,

cui, come è pacifico, è informata l'impugnata disciplina, la quale,

d'altra parte, avrebbe predisposto mezzi logicamente idonei allo scopo,

e sfuggirebbe pertanto a censure anche sotto questo profilo.

Egualmente infondata sarebbe la doglianza mossa in relazione

all'art. 3 Cost. poiché la diversità delle situazioni ambientali

giustificherebbe razionalmente l'adozione della normativa in relazione

alla zona dei Colli Euganei, anche in vista della urgenza ed

indifferibilità dell'intervento, mentre anche razionale apparirebbe la

differenziazione di disciplina a seconda dei tipi di cava, in relazione

alla diversa incidenza delle une e delle altre sulla conservazione del

bene tutelato.

Infine neppure meriterebbe ingresso la censura formulata in

relazione agli artt. 1, 4, 35 Cost. poiché, mentre l'obbligo di

tutela del paesaggio non sarebbe condizionato dalla creazione di posti

di lavoro a coloro che dall'esercizio di questa tutela vengano

danneggiati in via di fatto, la tutela del lavoro apprestata dalla

Costituzione non potrebbe intendersi come garanzia del lavoratore a

mantenere un determinato posto o ad ottenerne un altro in via

sostitutiva.

Conclude pertanto chiedendo dichiararsi improponibili o comunque

manifestamente infondate le sollevate questioni.

Con ordinanza emessa in data 15 maggio 1972 in analogo procedimento

penale a carico di Fiocco Leonzio, il pretore di Monselice ha sollevato

questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della detta

legge n. 1097 del 1971 in relazione all'art. 42, terzo comma, Cost. per

motivi sostanzialmente corrispondenti a quelli contenuti nell'ordinanza

sopra menzionata del pretore di Este. Il pretore di Monselice svolge

anche argomenti analoghi a quelli esposti nell'ordinanza del pretore di

Este a sostegno della pretesa violazione dell'art. 41 Cost.,

correlandoli peraltro con la questione sollevata espressamente in

relazione alla mancata previsione dell'indennizzo, e specificamente

puntualizzata e limitata nel dispositivo all'assunta violazione

dell'art. 42, terzo comma, della Costituzione.

Il pretore aggiunge altresì che, se è vero che la giurisprudenza

della Corte, ha negato la obbligatorietà dell'indennizzo nel caso in

cui la limitazione della proprietà privata abbia carattere generale,

nella specie tali concetti non sarebbero applicabili perché la legge

impugnata avrebbe carattere singolare, riflettendo soltanto il

territorio dei Colli Euganei.

Infine il giudice a quo, motivando sulla rilevanza della questione,

afferma che "la mancata previsione dell'indennizzo potrebbe far venir

meno l'obbligo della cessazione dell'attività estrattiva di cui

all'art. 2 della legge impugnata e la conseguente sanzione penale

prevista dal successivo art. 4".

L'ordinanza, debitamente notificata e comunicata, è stata

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 12 luglio 1972.

Il Fiocco Leonzio si è costituito avanti alla Corte

costituzionale, rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Girolamo

Bellavista, prof. Aldo Sandulli ed Antonio Scieri, che, con le loro

deduzioni tempestivamente depositate, insistono nel lamentare il

contrasto delle norme impugnate con gli artt. 41 e 42, terzo comma,

della Costituzione.

Si è anche costituito il Presidente del Consorzio per la

valorizzazione dei Colli Euganei, prof. Candido Tecchio, già

costituito parte civile nel giudizio principale, rappresentato e difeso

dagli avvocati Giorgio Berti, Leopoldo Mazzarolli e Guido Viola, i

quali hanno depositato nei termini deduzioni difensive con cui,

preliminarmente, eccepiscono l'irrilevanza della questione, per ragioni

analoghe a quelle già svolte al riguardo dall'Avvocatura dello Stato

nelle difese concernenti il giudizio proveniente dal pretore di Este.

Quanto al merito, la difesa osserva, con argomenti in parte

analoghi a quelli già svolti dall'Avvocatura, che le cave sarebbero

"beni privati di interesse pubblico", come tali destinati ad essere

strumento di realizzazione di un interesse pubblico, onde il diritto

del proprietario sarebbe sottoposto originariamente alle limitazioni

previste dalla legge mineraria, cui, per scopi di tutela paesaggistica

e quindi sempre di portata generale, si aggiungerebbero le limitazioni

ora previste dalla legge impugnata. Le quali d'altra parte

apparirebbero non come una disciplina singolare, ma come una

specificazione della disciplina delle bellezze naturali contenute nella

legge 29 giugno 1939, n. 1497, che prevede vincoli la cui concreta

applicazione presuppone necessariamente singoli provvedimenti

applicativi di natura amministrativa relativi a zone ben determinate,

dai quali la legge impugnata si differenzierebbe solo per la sua veste

formale di atto legislativo.

Tutto ciò troverebbe conferma in particolare nell'art 11 della

detta legge n. 1497, che consente interventi limitativi del

Sopraintendente nei confronti di attività estrattive in vista della

tutela delle bellezze paesistiche.

Conclude pertanto chiedendo dichiararsi l'irrilevanza o comunque

l'infondatezza delle questioni sollevate.

Si sono infine costituiti anche il Presidente del Consiglio dei

ministri ed il Ministero della pubblica istruzione in persona dei

titolari pro tempore, rappresentati e difesi come per legge

dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato nei termini le

proprie deduzioni.

L'Avvocatura insiste nell'eccepire la irrilevanza della questione,

ribadendo l'affermazione secondo cui la decisione potrebbe, se mai,

influire soltanto sulla eventuale pretesa risarcitoria del Fiocco ma

non sull'obbligo della cessazione dell'attività estrattiva, e nel

merito ripropone le ragioni già svolte nel giudizio proveniente dal

pretore di Este per sostenere l'infondatezza della questione sollevata

in relazione all'art. 42, terzo comma, della Costituzione.

Sono state presentate memorie difensive per le parti Lorenzin e

Fiocco e per il Consorzio per la valorizzazione dei Colli Euganei. Considerato in diritto :

1. - Le due cause, provenienti, rispettivamente, dalle ordinanze

dei pretori di Este e di Monselice e discusse congiuntamente

all'udienza, hanno lo stesso oggetto e presentano identità di

questioni: per cui vanno riunite per essere decise con unica sentenza.

2. - Con l'ordinanza del pretore di Este viene sollevata questione

di costituzionalità della legge n. 1097 del 1971 sulla tutela di

bellezze naturali ed ambientali nel territorio dei Colli Euganei, legge

che, nel suo complesso e nella sua specifica articolazione, vietando

ivi dall'aprile 1972 l'attività estrattiva del minerale di cave di

determinata natura e comminando per di più sanzioni penali contro i

trasgressori, avrebbe violato le seguenti norme della Costituzione: a)

l'art. 117 perché in materia di "cave" spetta alla Regione emanare

norme legislative; b) gli artt. 41 e 42, terzo comma, perché il

divieto, in contrasto con la libertà dell'iniziativa economica privata

e col diritto di affidameno nella continuità del suo esercizio, si

risolverebbe in una espropriazione del bene, non congiunta ad alcun

indennizzo; c) gli artt. 1, 4, 35 perché, dando luogo a licenziamenti

delle maestranze e, quindi, a disoccupazione senza provvidenze

sostitutive, violerebbe il diritto al lavoro; d) l'art. 3, perché

tratterebbesi di norma ristretta ad una parte sola del territorio della

Repubblica e perché, senza una razionale differenziazione, la stessa

legge, agli artt. 2 e 3 consente per altre determinate cave della

stessa zona, la continuazione delle attività estrattive.

Con l'ordinanza del pretore di Monselice viene sollevata, in

riferimento all'art. 42, comma terzo, della Costituzione e con

particolare riguardo agli artt. 2 e 4 della legge in esame, la stessa

questione di costituzionalità sollevata dal pretore di Este.

3. - L'Avvocatura dello Stato eccepisce l'improponibilità della

questione nella parte in cui, secondo l'ordinanza del pretore di Este,

viene prospettata la violazione dell'art. 117 Cost. che conferisce alla

Regione il potere di emanare norme legislative in materia di cave. Ciò

in quanto tale questione si risolverebbe qui sostanzialmente in un

conflitto di attribuzioni che avrebbe potuto essere sollevato (e non lo

è stato) soltanto dalla Regione, unica legittimata a far valere la

propria sfera di competenza.

L'eccezione non è fondata.

Va tenuta distinta l'ipotesi del conflitto di attribuzioni che solo

alla Regione spetta sollevare, a tutela della propria sfera di

competenza che si pretenda sia stata invasa da un "atto dello Stato"

(art. 39 della legge n. 87 del 1953), dalla ben diversa ipotesi in cui

venga sollevata, in giudizio ed in via incidentale, questione di

costituzionalità di una legge statale che si assuma violi una

competenza legislativa regionale.

Questa seconda e diversa ipotesi, coincidente con la situazione in

esame, è stata più volte considerata dalla giurisprudenza della Corte

(sentenze nn. 105 del 1957; 44 del 1959; 22 del 1960; 67 del 1962; 94

del 1971) e decisa nel senso della sua piena autonomia e

proponibilità.

4. - L'Avvocatura dello Stato eccepisce che la questione di

legittimità sollevata sul punto avente particolare riferimento

all'art. 42, comma terzo, Cost. non sarebbe rilevante nel giudizio

penale a quo per asserita indipendenza dell'accertamento del reato

dall'indennizzabilità del vincolo.

La Corte osserva che detta questione risulta presentata dalla prima

ordinanza come uno dei vari profili convergenti a far ritenere

l'incostituzionalità del contestato sistema generale della legge, la

quale, se riconosciuta fondata detta questione, verrebbe ad essere

travolta in toto nelle premesse e nelle conseguenze, tra cui quella

della sanzione penale.

L'eccezione di non rilevanza viene, quindi, a mancare di base.

Lo stesso dicasi per quanto riguarda l'ordinanza del pretore di

Monselice, con la quale, pur se formalmente è richiamata la violazione

del solo art. 42, comma terzo, Cost., tuttavia il problema, anche agli

effetti della rilevanza, è in motivazione ricondotto ed esteso, a

tutti gli effetti, alla caducazione dell'intera legge.

5. - Superate queste eccezioni e passando all'esame delle singole

impugnative, la Corte considera per prima quella sollevata in relazione

all'art. 117 Cost. che elenca la materia delle cave tra le materie

riservate alla competenza normativa regionale.

Al riguardo va posto, anzitutto, in rilievo che, al momento

dell'emanazione della legge impugnata, il passaggio delle funzioni

statali alle Regioni a statuto ordinario in relazione alle cave non era

ancora intervenuto, essendosi ciò verificato solo per effetto del

d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2.

In secondo luogo, va considerato, anche in funzione dell'esame che

sarà svolto sulle ulteriori censure, che la legge del 1971 ha per

oggetto materia che trascende quella propriamente attinente alle cave e

cioè ha per oggetto la tutela delle bellezze naturali ed ambientali

dei Colli Euganei. Ciò è significato in epigrafe e nell'art. 1,

mentre nell'art. 5 si fa riferimento, per tutto quanto ivi non

previsto, alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle

bellezze naturali ed al relativo Regolamento. È soltanto contenuto

nell'art. 3 della legge impugnata un richiamo alla materia riguardante

le cave, ma ciò con esclusivo "riguardo" a quelle, tra di esse, di cui

sia eccezionalmente consentito, nei limiti di un quinquennio e previa

autorizzazione del Soprintendente ai monumenti, il proseguimento

provvisorio dell'attività estrattiva di un particolare tipo di

materiale.

La dichiarata tutela di bellezze naturali formanti paesaggio è

dall'art. 9 inclusa tra i "principi fondamentali" della Costituzione,

unitamente alla tutela del patrimonio storico ed artistico, quale

appartenente all'intera comunità nazionale.

Pertanto, né nell'elenco dell'art. 117 Cost. né nella legge

delega 16 maggio 1970, n. 281, sul trasferimento delle funzioni statali

alle Regioni a statuto ordinario, la materia in esame risulta compresa.

Ed è anche da rilevare che l'art. 7 del cennato d.P.R. del 1972 sul

trasferimento delle funzioni in materia di cave ha espressamente fatto

salve le attribuzioni degli organi statali in relazione ad attività

che, pur collegate con quelle trasferite, riguardano materie non

comprese nell'art. 117 della Costituzione.

Può, infine, essere ricordato che la Corte, con sentenza n. 141

del 1972 ha ciò ribadito ritenendo che "la tutela delle bellezze

naturali d'insieme" non rientri nella materia urbanistica e nel suo

trasferimento di cui al d.P.R. n. 8 del 1972.

Il dedotto contrasto con l'art. 117 Cost. va, di conseguenza,

escluso.

6. - Si prospetta la violazione degli artt. 41 e 42 Cost., sia per

effetto di compressione dell'iniziativa economica privata, sia per

effetto di atti espropriativi, di cui non è previsto il relativo

indennizzo.

Le questioni non sono fondate.

Per quanto concerne l'art. 41, va considerato che esso prevede

(secondo comma) che l'iniziativa economica privata trovi un suo limite

nell'utilità sociale. E con la sentenza n. 55 del 1968 questa Corte ha

posto in rilievo la identità dei fini che, negli artt. dal 41 al 44,

la Costituzione ha indicato, ora come fini sociali, ora di utilità

sociale, ovvero di interesse generale.

Tale indubbiamente, per le suaccennate preminenti ragioni, il fine

di tutela delle bellezze naturali.

La dedotta violazione dell'art. 41 Cost. non è, quindi,

fondatamente prospettata.

Per quanto concerne l'art. 42 Cost., va ricordato che questa Corte

ha già esaminato, con la sentenza n. 56 del 1968, la questione della

indennizzabilità del valore dei beni immobili sottratti alla

disponibilità dei privati, perché facenti parte di un complesso a

dimensione territoriale, unitariamente considerato e sottoposto a

vincolo paesistico.

L'esclusione dell'indennità è stata giustificata per la

considerazione che trattasi di una categoria di beni "originariamente

di interesse pubblico perché naturalmente paesistici" e condizionati a

limitazioni di godimento secondo particolare regime "al quale rimane

del tutto estranea la materia dell'espropriazione".

Agli stessi principi si è uniformata la successiva sentenza n. 79

del 1971, dai quali la Corte non intende discostarsi nel caso in esame,

per identità di motivi.

Va altresì ricordato che trattasi di principi già insiti nella

citata legge n. 1497 del 1939 (che, tra l'altro, nell'art. 11 contiene

anche la previsione dei riflessi dell'apertura di cave sul paesaggio)

la quale legge dispone che "non è dovuto alcun indennizzo per i

vincoli imposti alla proprietà per la tutela delle bellezze

panoramiche, considerate come quadri naturali"(art. 16 in relazione

all'art. 1, n. 4) ciò "a causa del loro notevole interesse pubblico".

Non occorre aggiungere altro sul punto, poiché la questione

sollevata con le ordinanze concerne esclusivamente la mancata

previsione di un indennizzo secondo l'art. 42 ultimo comma: è tuttavia

chiaro che l'inesistenza a questo proposito di un obbligo dello Stato

non è incompatibile con misure legislative intese al ristoro della

inutilizzabilità di impianti estrattivi, predisposti in previsione di

attività continuativa, o per la perdita di materiale disponibile "in

loco".

7. - Altra questione di generale incostituzionalità della legge

impugnata viene basata sul rilievo che il licenziamento degli addetti

alle opere di escavazione, in conseguenza del divieto d'esercizio per

lo innanzi praticato, contrasterebbe, anche perché non accompagnata da

provvidenze sostitutive, con la tutela dell'attività lavorativa e dei

relativi diritti, garantiti dagli artt. 1, 4 e 35 della Costituzione.

La questione non è fondata.

Secondo la giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 45 del 1965;

194 del 1970; 174 del 1971), il diritto al lavoro costituzionalmente

riconosciuto come fondamentale diritto dei cittadini non comprende un

interesse, pure costituzionalmente protetto, alla intangibilità di

ogni situazione che sia presupposto di conservazione del posto di

lavoro.

8. - Infine, in relazione all'art. 3 Cost., viene posta questione

di disparità di trattamento, considerata. comparativamente tanto con

riguardo a tutto il restante territorio nazionale, quanto con riguardo

all'interno della stessa zona di territorio dei Colli Euganei.

La Corte osserva che i limiti di localizzazione della legge in

esame non costituiscono trattamento singolare e differenziato da quello

di situazioni che, altrove, siano ritenute, di volta in volta,

sottoponibili ad eguale tutela. Trattasi, anche qui, di attuazione

collegata, in concreto, ai principi informatori contenuti nella legge

del 1939 che ha carattere di generalità e, come si è detto al n. 6,

tutela espressamente tutte le bellezze panoramiche considerate come

quadri naturali.

Per quanto concerne le pretese disparità che sarebbero contenute

entro il sistema stesso della legge impugnata, la Corte osserva che la

discriminazione operata dal legislatore tra cave sottoposte ad

immediata cessazione di esercizio e cave di tipo diverso per le quali

l'esercizio è consentito nei limiti di un quinquennio, non risulta

irrazionale. Ciò per la cautela data dall'intervento autorizzativo, e

motivato, caso per caso, dal Sovrintendente in relazione alla seconda

categoria di beni e tenuto in proposito anche conto che dagli Atti

parlamentari risulta essersi considerata la loro ubicazione più

appartata e meno incidente sull'armonia del paesaggio. Il che basta per

escludere il sindacato di questa Corte circa la valutazione

tecnico-discrezionale operata dal legislatore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

della legge 29 novembre 1971, n. 1097, contenente norme per la tutela

delle bellezze naturali ed ambientali e per le attività estrattive nel

territorio dei Colli Euganei: questione sollevata nei confronti

dell'intera legge nel suo complesso ed in particolare degli artt. 1, 2

e 3, in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 35, 41 e 42, terzo comma,

della Costituzione, con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1973.

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- PAOLO ROSSI - GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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