Le cave e le miniere di materiale da riporto e quelle che forniscono pietrame trachitico, liparitico e calcareo e pietrisco basaltico, trachitico, liparitico e calcareo, devono cessare ogni attivita' entro il termine perentorio del 31 marzo 1972. La coltivazione e l'esercizio delle altre cave e miniere in attivita' alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese quelle di calcare per cemento e di calcare per calce idraulica, sono disciplinati dal successivo articolo 3 salvo che per le miniere il cui sfruttamento avviene mediante perforazione di pozzi, per le quali nulla e' innovato.

Testo vigente dal 22 dicembre 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-11-29;1097~art2 · fonte del testo

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