Corte costituzionale

Sentenza n. 86/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/03/1974 · relatore Vincenzo Trimarchi

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 596, comma

primo, e comma terzo, n. 3, del codice penale, promosso con ordinanza

emessa il 31 marzo 1973 dal pretore di Stradella nel procedimento

penale a carico di Crainz Guido, iscritta al n. 213 del registro

ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 198 del 1 agosto 1973

Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 1974 il Giudice

relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel procedimento penale a carico di Guido Crainz, imputato del

reato previsto e punito dall'art. 596 del codice penale, per avere

offeso la reputazione di Bianca Valdata in Lombardi, il pretore di

Stradella, avendo l'imputato chiesto di essere ammesso a provare i

fatti da lui attribuiti alla Valdata e non avendo questa conceduto al

querelato la prova liberatoria, con ordinanza del 31 marzo 1973,

considerava rilevante e non manifestamente infondata e sollevava

d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 596,

comma primo e (comma terzo), n. 3, del codice penale, in riferimento

agli artt. 3, comma primo, 21, comma primo, e 24 della Costituzione.

A suo avviso la discrezionalità dalla legge prevista per il

querelante, di chiedere formalmente che il giudizio si estenda ad

accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito,

inciderebbe sul diritto di difesa dell'imputato, con la conseguenza

che, se il querelante non si giova di quella possibilità, all'imputato

non è consentita la prova a sostegno dell'exceptio veritatis e quindi

è impedito l'esercizio del diritto di difesa costituzionalmente

garantito senza limitazione alcuna dall'articolo 24, e che imputati in

identica situazione vengono trattati in modo diverso (nel senso che

solo ad alcuni di essi è consentita la prova dei fatti addebitati al

querelante) in violazione del principio di eguaglianza.

Inoltre, l'art. 596 sarebbe in contrasto con l'art. 21 della

Costituzione che, tutelando nel modo più ampio la libertà di

espressione, postula - implicitamente ma necessariamente - che

allorquando il diritto di manifestazione del pensiero entra in

conflitto col diritto altrui al rispetto della propria reputazione ed

onorabilità, sia concesso all'incolpato l'incondizionata facoltà di

provare la verità delle sue affermazioni.

2. - L'ordinanza veniva ritualmente comunicata e notificata. Veniva

infine pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 1 agosto 1973.

Davanti a questa Corte non si è costituita nessuna delle parti né

ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

La causa è per ciò trattata in camera di consiglio a norma

dell'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Considerato in diritto :

1. - Il pretore di Stradella, con l'ordinanza indicata in epigrafe,

solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 596,

commi primo e terzo n. 3, del codice penale, in riferimento agli artt.

3, comma primo, 21, comma primo, e 24 della Costituzione.

2. - La Corte ha già avuto modo di valutare dal punto di vista

della conformità a Costituzione alcuni aspetti delle norme denunciate.

Con la sentenza n. 175 e con la successiva ordinanza n. 188 del

1971, in sede di esame della legittimità costituzionale del primo

comma dell'art. 596 in riferimento all'art. 21, comma primo, della

Costituzione, ha ritenuto, a proposito dell'ipotesi di diffamazione col

mezzo della stampa, che l'esercizio del diritto di informazione ponesse

il giornalista in condizione di invocare l'esimente prevista dall'art.

51 del codice penale e che quindi fosse nei di lui confronti inoperante

il divieto della prova liberatoria.

E con la sentenza n. 103 del 1973, limitatamente al disposto

dell'art. 596, comma terzo n. 3, ha escluso che sussistesse il

denunciato contrasto con gli artt. 3 e 24, comma secondo, della

Costituzione, atteso che l'eccezione al principio consacrato nel primo

comma dello stesso articolo, e comportante una differenza di disciplina

nei confronti di imputati di eguali reati, appariva giustificata, ed il

diritto di difesa, in relazione alla prova liberatoria, nella materia

dei delitti contro l'onore e dei relativi processi, risultava ampliato

nella sua pratica portata.

3. - Il thema decidendum, ora, comprende però punti e profili non

coperti dalle precedenti ed ora ricordate pronunce.

Vi è anzitutto da rilevare che la presente denuncia si riferisce

specificamente all'art. 596, comma primo, e che questa norma, pur

costituendo oggetto della questione sollevata con l'ordinanza del 27

maggio 1970 del tribunale di Milano, non è stata valutata sul terreno

della legittimità costituzionale da questa Corte con l'indicata

sentenza n. 175 del 1971, perché è stata considerata, come si è

detto, inoperante di fronte alla facoltà di prova riconosciuta

spettante al giornalista in ordine al fatto divulgato, ancorché

diffamatorio; e che, inoltre, quella norma non è stata denunciata con

le ordinanze di rimessione alle quali è seguita la citata sentenza n.

103 del 1973.

Ed in secondo luogo va osservato che la questione è parimenti

nuova per ciò che l'art. 21, comma primo, è assunto come disposizione

di raffronto in una materia estranea al diritto di informazione.

4. - Ciò premesso, non essendo stati addotti nuovi argomenti a

sostegno della denuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 596,

comma terzo, n. 3, ricorrono le condizioni perché della relativa

questione, già dichiarata non fondata, risulti la manifesta

infondatezza.

A proposito, poi, dell'asserito contrasto dell'art. 596, comma

primo, con i citati artt. 3, 21 e 24 della Costituzione, la Corte è

dell'avviso che esso non esista.

Quella norma non incide ingiustificatamente sul diritto di

manifestare liberamente il proprio pensiero, e non nega né limita o

ostacola l'esercizio del diritto di difesa e di conseguenza non viola

il principio di eguaglianza.

Non può sostenersi, siccome invece assume il giudice a quo, che

l'art. 21 "tutelando nel modo più ampio la libertà di espressione,

postula - implicitamente ma necessariamente - che allorquando il

diritto di manifestazione del pensiero entra in conflitto col diritto

altrui al rispetto della propria reputazione ed onorabilità, sia

concessa all'incolpato l'incondizionata facoltà di provare la verità

delle sue affermazioni".

La previsione costituzionale del diritto di manifestare il proprio

pensiero non integra una tutela incondizionata ed illimitata della

libertà di manifestazione del pensiero, giacché, anzi, a questa sono

posti limiti derivanti dalla tutela del buon costume o dall'esistenza

di beni o interessi diversi che siano parimenti garantiti o protetti

dalla Costituzione (come questa Corte ha precisato in varie occasioni

e da ultimo con la sentenza n. 20 del corrente anno).

E tra codesti beni ed interessi, ed in particolare tra quelli

inviolabili, in quanto essenzialmente connessi con la persona umana, è

l'onore (comprensivo del decoro e della reputazione) che trova difesa

nelle previsioni degli artt. 594 e 595 del codice penale.

Ne consegue, in relazione al caso di conflitto tra diritti

ipotizzato nell'ordinanza e sopra ricordato, l'assenza di ragioni

logiche o giuridiche per cui possa dirsi che spetti all'incolpato la

facoltà di provare la verità delle sue affermazioni ancorché

ingiuriose o diffamatorie.

D'altra parte, escluso ciò, non può dirsi che la norma de qua sia

in contrasto con l'art. 24 della Costituzione. L'incolpato di

ingiuria o di diffamazione, di regola, non è, ovviamente, titolare di

un diritto di ingiuriare o di diffamare, ovvero, secondo quanto si è

precisato con la citata sentenza n. 175 del 1971, come il giornalista,

legittimato ad informare in ordine a fatti o circostanze che siano

ritenuti lesivi dell'onore e della reputazione altrui; e quindi ha il

diritto di difendersi alla stessa stregua di ogni altro soggetto a cui

sia imputato un qualsiasi reato (e che, tra l'altro, non possa invocare

l'esimente dell'art. 51 del codice penale), ma non può pretendere di

provare i fatti ingiuriosi o diffamatori. E per ciò subisce una

limitazione. Questa non è però irrazionale, perché il bene protetto

con gli artt. 594 e 595 è l'onore del cittadino e la tutela di esso è

ampia ed a tal punto che all'offeso è lasciato di scegliere, sul

terreno della concreta difesa, tra l'onore formale e quello

sostanziale.

Alla previsione di questa scelta è connessa o consegue quella

della ampiezza e del contenuto della prova.

Nella specie, la denuncia dell'art. 596, comma primo, e, per

relazione, del terzo comma dello stesso articolo è fatta in

riferimento all'art. 3, oltre che all'art. 24. Ma se quelle due norme,

singolarmente considerate, non ledono, né limitano o ostacolano

l'esercizio del diritto di difesa, e giusta quanto si è ora rilevato,

si riferiscono ad aspetti o modi di essere diversi dello stesso bene

(onore della persona), mancano le premesse perché si abbia una

irrazionale ed ingiustificata disparità di trattamento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 596, comma terzo, n. 3, del codice penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 21, comma primo, e

24 della Costituzione, dal pretore di Stradella con l'ordinanza

indicata in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 596, comma primo, del codice penale, sollevata con la stessa

ordinanza dal pretore di Stradella, in riferimento agli stessi artt. 3,

comma primo, 21, comma primo, e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DB MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:86 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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